LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO III
 Contributi per la costruzione di nuovi alloggi per le
esigenze dei nuclei familiari sinistrati, nonché per la
costruzione di unità immobiliari da adibire ad attività
produttive in immobili da destinare ad uso misto
CAPO I
 Contributi una tantum per la costruzione di nuovi alloggi
a favore dei proprietari di immobili distrutti o demoliti
per effetto del sisma
Art. 41
 
I proprietari o i titolari di un diritto reale di godimento di immobili adibiti ad uso di abitazione, anche rurale alla data del sisma, distrutti o demoliti per effetto del sisma stesso, possono richiedere di beneficiare delle provvidenze previste dal presente Titolo III limitatamente alla ricostruzione di una unità abitativa da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare.
Art. 42
 
Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti interessati presentano al Sindaco del Comune nel quale era situato l' immobile distrutto o demolito, domanda per la concessione del contributo previsto al successivo articolo 46.
Le domande, da presentarsi entro il 31 dicembre 1978, devono essere corredate da una dichiarazione resa dall' interessato ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante:
a) la proprietà dell' immobile distrutto o demolito e la destinazione dello stesso alla data del 6 maggio 1976, nonché le eventuali altre proprietà immobiliari di civile abitazione, di cui sia titolare, comunque interessate ai benefici previsti dalle leggi regionali a favore delle popolazioni colpite;
b) la residenza e l' occupazione effettiva e stabile da parte del proprietario dell' immobile predetto, altresì, alla data del 6 maggio 1976, ovvero la residenza e l' occupazione abituale alla data medesima per i soggetti interessati e loro familiari che prestino la propria attività lavorativa in altro Comune e non siano titolari di proprietà di altre abitazioni; ovvero la qualifica di emigrante, purché rientri periodicamente nel Comune ove sorgeva l' immobile da ricostruire;
c) la consistenza del nucleo familiare alla data suindicata.

In caso di comproprietà la dichiarazione è resa da parte del titolare il cui nucleo familiare occupava l' abitazione alla data del sisma.
Qualora l' occupante l' alloggio sia titolare di un diritto reale di godimento, la domanda potrà dallo stesso essere presentata - salvo, comunque, il diritto di proprietà - entro il 31 marzo 1979, nel caso che il proprietario non abbia per qualsiasi motivo fatto richiesta di beneficiare delle provvidenze previste dal presente Titolo.
In caso di decesso del proprietario sinistrato, la domanda di contributo può essere presentata dal coniuge o, in mancanza, nell' ordine, dai figli o dagli ascendenti, purché conviventi alla data del sisma con il titolare, o, se non conviventi, purché residenti, alla data suindicata, nello stesso Comune e non proprietari di altra abitazione.
Più proprietari aventi titolo alle provvidenze previste al presente Titolo possono, infine, chiedere di ricostruire le rispettive unità immobiliari abitative in un unico lotto.
Qualora i soggetti interessati intendano operare per il tramite di società cooperative e loro consorzi, la domanda dovrà contenere la dichiarazione attestante la società cooperativa di appartenenza e il proprio intendimento di affidare alla medesima l' incarico di operare per proprio conto. La società cooperativa di appartenenza provvede all' affidamento per l' esecuzione delle opere anche mediante trattativa privata.
I soggetti interessati possono anche delegare, nella domanda, il Comune a provvedere direttamente ovvero tramite enti pubblici alla progettazione ed all' esecuzione delle opere di ricostruzione e ad introitare il contributo regionale loro spettante.
Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24, la domanda di contributo è presentata, in nome e per conto degli associati, dal legale rappresentante del Consorzio stesso.
La domanda dovrà, infine, indicare il lotto sul quale insisteva l' edificio da ricostruire, nonché le eventuali ragioni, per le quali gli interessati non intendano riutilizzare tale sedime per la ricostruzione.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 55, primo comma, L. R. 25/1978
2Quarto comma sostituito da art. 56, primo comma, L. R. 25/1978
3Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 28, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 7, primo comma, L. R. 46/1980
5Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 6, secondo comma, L. R. 63/1983
6Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 53, L. R. 53/1984
7Integrata la disciplina del settimo comma da art. 14, L. R. 55/1986
8Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 28, L. R. 55/1986
9Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 45, comma 1, L. R. 48/1991
10Derogata la disciplina dell'articolo da art. 127, comma 1, L. R. 37/1993
11Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 134, comma 1, L. R. 37/1993
12Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 137, comma 15, L. R. 13/1998
13Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 137, comma 29, L. R. 13/1998
14Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 3, comma 1, L. R. 24/2005
Art. 43
 
Il Sindaco, sentita la Commissione consiliare prevista all' articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, provvede all' istruttoria delle domande di contributo.
Qualora la ricostruzione riguardi immobili distrutti o demoliti, siti in Comuni indicati ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 e non compresi fra quelli considerati dall' art. 9, primo comma, della presente legge, il Sindaco, accertato che la ricostruzione in sito dell' immobile è consentita dagli strumenti urbanistici vigenti, comunica agli interessati aventi i requisiti richiesti, l' accoglimento di massima della domanda, indicando contestualmente la superficie dell' alloggio da ricostruire ammissibile a contributo e l' ammontare presunto dello stesso.
Qualora la ricostruzione in sito sia impedita dalle prescrizioni vigenti ovvero non sia richiesta dagli interessati, si procede, ai sensi del successivo quinto comma e seguenti.
Qualora la ricostruzione dell' immobile distrutto o demolito possa avvenire in sito, in conformità a quanto previsto dal provvedimento adottato, ai sensi dell' articolo 8, secondo comma, punto 2), della presente legge, il Sindaco comunica agli interessati aventi i requisiti richiesti, l' accoglimento di massima della domanda, secondo quanto previsto al precedente secondo comma.
Nei Comuni classificati anche parzialmente montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, purché compresi tra quelli indicati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è consentita la ricostruzione in sito, in deroga alle norme urbanistiche ed igienico - sanitarie, previa deliberazione del Consiglio comunale e limitatamente ai volumi preesistenti, nel rispetto delle norme idrogeologiche.
La deroga alle norme igienico - sanitarie è consentita - limitatamente agli edifici la cui costruzione sia stata iniziata prima del 31 ottobre 1956 - ai sensi dell' articolo 2 della legge 17 ottobre 1957, n. 983.
Qualora la ricostruzione in sito degli immobili distrutti o demoliti non interessi gli ambiti del piano particolareggiato, di cui all' articolo 44, ovvero non sia consentita dagli strumenti urbanistici, dalle prescrizioni di edilizia antisismica ovvero da altre prescrizioni in vigore, od, infine, non sia richiesta dagli interessati, si fa luogo - di preferenza - alla ricostruzione degli immobili stessi nell' ambito dei piani di zona in vigore o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero nelle aree indicate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.
In tale caso, la cessione in proprietà della nuova area necessaria per la ricostruzione degli immobili predetti ha luogo, eventualmente anche in deroga al limite fissato dall' articolo 10, decimo comma, della citata legge 18 aprile 1962, n. 167, con preferenza a favore dei proprietari di immobili non riedificabili in sito.
Nello stesso caso, il Comune è autorizzato ad acquisire l' area su cui sorgeva l' immobile da ricostruire verso un prezzo determinato con i criteri in vigore per il calcolo dell' indennità di espropriazione. L' ammontare relativo è posto in detrazione dal prezzo, di cui all' articolo 10, undicesimo comma, della predetta legge 18 aprile 1962, n. 167.
Note:
1Aggiunti dopo il quarto comma 2 commi da art. 29, primo comma, L. R. 35/1979
2Parole sostituite al quinto comma da art. 27, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 44
 
Qualora la ricostruzione dell' immobile distrutto o demolito ricada negli ambiti di piano particolareggiato, ai sensi dell' articolo 8, secondo comma, punto 3) della presente legge e si prevede avvenga attraverso interventi edilizi di singoli proprietari, il Sindaco accerta, in via prioritaria, che la ricostruzione possa avvenire in sito.
In caso affermativo, provvede alla comunicazione agli interessati dell' accoglimento di massima della domanda, nei modi indicati al precedente articolo 43, secondo comma.
Qualora la ricostruzione in sito degli immobili non sia consentita trova, altresì, applicazione il disposto dell' articolo 43, quinto, sesto e settimo comma.
Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24 - ai quali proprietari è consentito, in presenza dei necessari presupposti, anche di associarsi in forma cooperativa -, il Sindaco procede, nei modi indicati all' articolo 43, primo comma, all' accertamento che i proprietari associati siano in possesso dei requisiti richiesti e che il Consorzio sia regolarmente costituito, dopo di che comunica allo stesso l' accoglimento di massima della domanda presentata ai sensi dell' articolo 42, nono comma, indicando contestualmente la superficie degli alloggi da ricostruire ammissibile a contributo e l' ammontare presunto dello stesso.
Art. 45
 
Ai fini dell' ammissione al contributo regionale previsto al successivo articolo 46, i progetti esecutivi dello alloggio da ricostruire sono approvati dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale e la Commissione consiliare di cui al primo comma dell' articolo 43, previo accertamento della loro corrispondenza alle caratteristiche stabilite dall' articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Qualora i beneficiari delle provvidenze regionali abbiano optato per l' utilizzazione di progetti - tipo, omologati secondo quanto verrà stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, non si fa luogo all' approvazione di cui al precedente comma agli effetti ivi considerati.
L' approvazione del progetto, ai sensi del primo comma del presente articolo, ovvero l' omologazione di cui al precedente comma, equivalgono, altresì, ai fini dell' ammissione ai contributi regionali, ad autorizzazione all' esecuzione delle opere di ricostruzione.
Anche in pendenza dell' approvazione di cui al precedente comma, il rilascio della concessione edilizia per la ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti per effetto del sisma o per la costruzione di nuovi alloggi, equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione all' esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dal Titolo III della presente legge.
Nell' ipotesi di cui al comma precedente i progetti esecutivi delle opere devono essere sottoposti anche al previo esame della Commissione consiliare di cui al primo comma dell' articolo 43 ed i contributi sono concessi, in via di sanatoria, con riguardo agli indici dei costi vigenti alla data di inizio dei lavori.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 70/1978
2Integrata la disciplina del terzo comma da art. 32, primo comma, L. R. 35/1979
3Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 28, primo comma, L. R. 2/1982
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 20, L. R. 53/1984
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, L. R. 55/1986
6Parole aggiunte al quinto comma da art. 12, comma 1, L. R. 26/1988
7Integrata la disciplina del quinto comma da art. 13, comma 1, L. R. 26/1988
8Derogata la disciplina del quinto comma da art. 52, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 46
Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari, di cui al precedente articolo 41, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato alle esigenze abitative del proprietario sinistrato e del relativo nucleo familiare.
A tal fine, il contributo in conto capitale non potrà superare la spesa determinata in applicazione dell' articolo 8, terzo comma, del decreto - legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 per abitazioni aventi quanto meno le caratteristiche di cui al Titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, eccezion fatta per il limite di superficie posto dall' articolo 34 della stessa legge regionale.
Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, altresì, al fine predetto, la determinazione dei prezzi massimi delle abitazioni in applicazione del suindicato articolo 8, del decreto - legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, verrà fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale e potrà essere aggiornata in relazione alle variazioni degli indici dei prezzi nel settore edile.
Entro il medesimo termine verranno pure fissati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, i parametri cui rapportare le esigenze del nucleo familiare.
Nella determinazione dei parametri di cui al comma precedente, si terrà altresì conto, per i nuclei familiari minimi, delle possibilità di incremento degli stessi.
Per coloro che alla data del sisma erano proprietari di un immobile distrutto o demolito, erano residenti ed occupavano effettivamente o stabilmente l' immobile stesso, ovvero occupavano altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento, ovvero essendo emigrati rientravano o dimoravano periodicamente nell' immobile stesso, e non erano - e non sono tuttora - proprietari di altra abitazione adeguata alle necessità del loro nucleo familiare, è consentito un incremento fino al 20% dei parametri di cui al precedente quarto comma.
Ai fini di cui al comma precedente si intende adeguata l' abitazione composta da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia alla data di presentazione della domanda di contributo, con un minimo di due vani; viene inoltre considerata inadeguata l' abitazione dichiarata inabitabile dal Sindaco per motivi di natura statica o igienico - sanitaria.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, primo comma, L. R. 70/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 70/1978
3Aggiunti dopo il quinto comma 2 commi da art. 30, primo comma, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina del quarto comma da art. 3, primo comma, L. R. 45/1980
5Derogata la disciplina del sesto comma da art. 3, primo comma, L. R. 45/1980
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 46/1980
7Parole aggiunte al sesto comma da art. 29, primo comma, L. R. 2/1982
8Integrata la disciplina del sesto comma da art. 57, L. R. 2/1982
9Integrata la disciplina del settimo comma da art. 57, L. R. 2/1982
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, quinto comma, L. R. 55/1986
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 26/1988
12Integrata la disciplina del sesto comma da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984 nel testo modificato da art. 57, L. R. 50/1990, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 43, L. R. 37/1993
13Settimo comma sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 48/1991
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 64, comma 2, L. R. 48/1991
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1, L. R. 37/1993
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 138, comma 30, L. R. 13/1998
17Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996
Art. 46 bis
Al fine di sopperire alla maggiore spesa conseguente al disposto di cui al penultimo comma del precedente articolo 46, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ventennali costanti pari all' 8% da corrispondersi annualmente.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 31, primo comma, L. R. 35/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, secondo comma, L. R. 45/1980
3Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 63/1983
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, secondo comma, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 3, L. R. 26/1988
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 26/1988
7Articolo interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 50/1990
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, L. R. 40/1996
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
Art. 47
 
La concessione dei contributi in conto capitale previsti al precedente articolo 46 è subordinata all' entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge.
La concessione dei contributi è disposta dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e la erogazione avverrà nei modi previsti dall' articolo 18 della stessa legge regionale, come modificato dall' articolo 15 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70. Per la determinazione dei contributi si ha riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, e riferiti alla data del decreto di concessione.
Salvo, comunque, il diritto di proprietà ovvero il diritto degli altri comproprietari in quota parte sul bene ricostituito, nelle ipotesi previste dall' articolo 42, terzo, quarto e quinto comma, la concessione ed erogazione del contributo hanno luogo direttamente a favore dei soggetti destinatari dell' alloggio da ricostruire.
Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24, la concessione ed erogazione dei contributi spettanti ai proprietari consorziati hanno luogo direttamente a favore del Consorzio suindicato.
Note:
1Parole aggiunte al terzo comma da art. 57, primo comma, L. R. 25/1978
2Terzo comma sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 70/1978
3Integrata la disciplina del secondo comma da art. 32, primo comma, L. R. 35/1979
4Terzo comma sostituito da art. 35, primo comma, L. R. 35/1979
5Integrata la disciplina del terzo comma da art. 4, primo comma, L. R. 46/1980
6Parole sostituite al secondo comma da art. 21, primo comma, L. R. 53/1984
7Integrata la disciplina del terzo comma da art. 62, L. R. 55/1986
8Parole sostituite al secondo comma da art. 16, comma 1, L. R. 26/1988
9Parole sostituite al secondo comma da art. 2, comma 1, L. R. 24/1989
10Parole sostituite al secondo comma da art. 13, comma 1, L. R. 50/1990
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 41/1992
12Secondo comma abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 37/1993
CAPO II
 Contributi per la costruzione di nuovi alloggi
per particolari categorie di sinistrati
Art. 48
Ai sinistrati, purché non proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su di una unità abitativa, i quali alla data del 6 maggio 1976 risiedevano da almeno 2 anni in uno dei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, viene concesso - per la costruzione di un alloggio nel predetto Comune, da utilizzare per le esigenze proprie e del proprio nucleo familiare - il contributo previsto dall' articolo 46, nella misura ridotta al 65%.
Il beneficio suindicato viene concesso, altresì, agli emigrati non proprietari e non titolari di un diritto reale di godimento su una abitazione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, primo comma, L. R. 25/1978, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 45, L. R. 2/1982
2Parole aggiunte al secondo comma da art. 6, primo comma, L. R. 70/1978
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, L. R. 70/1978, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 46, L. R. 2/1982
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 45/1980
5Primo comma interpretato da art. 30, primo comma, L. R. 2/1982
6Parole aggiunte al secondo comma da art. 31, primo comma, L. R. 2/1982
7Integrata la disciplina del secondo comma da art. 32, primo comma, L. R. 2/1982
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, L. R. 2/1982
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, L. R. 2/1982
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 70/1978 nel testo modificato da art. 46, L. R. 2/1982
11Aggiunti dopo il secondo comma 4 commi da art. 22, primo comma, L. R. 53/1984
12Parole sostituite al secondo comma da art. 22, primo comma, L. R. 53/1984
13Secondo comma interpretato da art. 23, primo comma, L. R. 53/1984
14Integrata la disciplina del secondo comma da art. 39, L. R. 53/1984
15Parole sostituite al secondo comma da art. 15, primo comma, L. R. 55/1986
16Terzo comma sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 55/1986
17Secondo comma interpretato da art. 16, primo comma, L. R. 55/1986
18Integrata la disciplina del primo comma da art. 19, primo comma, L. R. 55/1986
19Integrata la disciplina del primo comma da art. 36, terzo comma, L. R. 55/1986
20Articolo interpretato da art. 17, comma 1, L. R. 26/1988
21Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, L. R. 50/1990, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 32, L. R. 48/1991
22Parole soppresse al secondo comma da art. 15, comma 1, L. R. 50/1990
23Terzo comma abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 50/1990
24Quarto comma abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 50/1990
25Quinto comma abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 50/1990
26Sesto comma abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 50/1990
27Integrata la disciplina del primo comma da art. 141, comma 1, L. R. 50/1990
28Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, L. R. 48/1991
29Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 50/1990 nel testo modificato da art. 32, L. R. 48/1991
30Primo comma interpretato da art. 13, comma 1, L. R. 37/1993
31Integrata la disciplina del secondo comma da art. 14, comma 1, L. R. 37/1993
32Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, L. R. 40/1996
33Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 32, L. R. 13/2002
Art. 49
Al fine di sopperire all' onere della spesa per la costruzione di unità immobiliari da destinare ad uso di abitazione dei nuclei familiari che - staccatisi dal nucleo originario di famiglie sinistrate, beneficiarie delle provvidenze di cui al presente Titolo III, Capo I, - vengano a costituirsi in nuclei autonomi, viene concesso il contributo di cui all' articolo 46, nella misura ridotta al 65%.
In ogni caso, il contributo predetto non può essere inferiore alla differenza tra il contributo che sarebbe spettato all' originario nucleo familiare ed il contributo che allo stesso spetta a seguito del distacco.
Ai fini di cui al presente articolo i nuclei familiari di nuova formazione devono essere composti, all' atto della presentazione della domanda, da un minimo di due unità, e costruire la nuova abitazione nello stesso Comune in cui era ubicata l' abitazione del nucleo familiare originario distrutta o demolita per effetto del sisma.
Il contributo di cui al primo comma viene concesso pure in favore dei nuclei familiari che si staccano da un nucleo originario di famiglia beneficiaria delle provvidenze di cui alla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, modificata dalla legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, ed alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e quando l' alloggio in cui risiedevano alla data del 6 maggio 1976 e riparato con le cennate provvidenze, sia da considerarsi non adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell' articolo 42, primo comma, lettera c) della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 oppure non agevolmente divisibile - ai sensi dell' articolo 720 del codice civile, - in più alloggi autonomi quante sono le famiglie comprese nel nucleo originario .
Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, saranno determinati i criteri per la concreta individuazione dei casi in cui è consentito l' intervento di cui al comma precedente.
Note:
1Parole aggiunte al quarto comma da art. 59, primo comma, L. R. 25/1978
2Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 60, primo comma, L. R. 25/1978
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, primo comma, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, terzo comma, L. R. 35/1979
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 45/1980
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, L. R. 2/1982
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, L. R. 2/1982
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 70/1978 nel testo modificato da art. 46, L. R. 2/1982
9Articolo interpretato da art. 17, primo comma, L. R. 55/1986
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, L. R. 50/1990
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, L. R. 50/1990
12Derogata la disciplina del quarto comma da art. 17, comma 1, L. R. 50/1990
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 142, comma 1, L. R. 50/1990
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, L. R. 48/1991
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 65, comma 1, L. R. 48/1991
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 37/1993
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 124, comma 1, L. R. 37/1993
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, L. R. 40/1996
Art. 50
Al fine di sopperire all' onere della spesa per la ricostruzione di unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione, distrutte o demolite per effetto del sisma, diverse dalla prima, considerata al precedente Capo I, viene concesso il contributo, di cui all' articolo 46 - commisurato alle esigenze del nucleo familiare fino ad un massimo di quattro componenti -, nella misura ridotta al 30%, a condizione della stipulazione da parte dei beneficiari dell' atto di convenzione previsto dall' articolo 3, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546.
Sul 45% della spesa - determinata ai sensi dell' articolo 46 - vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti pari all' 8% da corrispondersi annualmente.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 37, primo comma, L. R. 35/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 45/1980
3Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 63/1983
4Integrata la disciplina del secondo comma da art. 51, terzo comma, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 105, L. R. 50/1990
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 143, L. R. 50/1990
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
Art. 51
A coloro che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su una abitazione distrutta o demolita a causa del sisma e che risiedano in altri Comuni del territorio nazionale, oppure all' estero, viene concesso il contributo di cui all' articolo 46 - commisurato alle esigenze del nucleo familiare fino ad un massimo di quattro componenti - nella misura ridotta al 50% o al 60%, a seconda che nel Comune di residenza siano essi, ovvero alcuno dei componenti il nucleo familiare, proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su di un alloggio, oppure fruiscano di un alloggio in locazione. Gli stessi benefici sono estesi a favore di coloro che abbiano acquisito mortis causa dopo il 6 maggio 1976 la titolarità del bene distrutto o demolito. In quest' ultima ipotesi non trova applicazione il termine di decadenza di cui all' articolo 53 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
Sulla parte di spesa - determinata ai sensi dell' articolo 46 - non coperta dal contributo di cui al primo comma, vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti pari all' 8% da corrispondersi annualmente.
Note:
1Parole aggiunte al primo comma da art. 61, primo comma, L. R. 25/1978
2Articolo sostituito da art. 38, primo comma, L. R. 35/1979
3Parole aggiunte al primo comma da art. 34, primo comma, L. R. 2/1982
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 70/1978 nel testo modificato da art. 46, L. R. 2/1982
5Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 63/1983
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, L. R. 53/1984
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, L. R. 55/1986
8Integrata la disciplina del primo comma da art. 66, comma 1, L. R. 48/1991
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
Art. 52
 
La localizzazione degli interventi di cui al presente Titolo III, Capo II, articoli 48 e 49, dovrà aver luogo nello ambito dei piani di zona in vigore o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree indicate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora i soggetti interessati non dispongano di aree ricadenti negli ambiti, di cui all' articolo 8, secondo comma, punto 3) della presente legge, ovvero ad aree per le quali il rilascio della concessione ad edificare è consentito, ai sensi dell' articolo 10, primo comma, in quanto ammesso dallo strumento urbanistico vigente.
Art. 53
 
Per la concessione dei benefici previsti al presente Titolo III, Capo II, i soggetti interessati devono presentare al Sindaco del Comune relativo domanda corredata da una dichiarazione resa ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza delle condizioni previste per aver titolo ai benefici, nonché la consistenza del nucleo familiare.
Per l' istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni relative del precedente Capo I, eccezion fatta per quanto previsto agli articoli 50, secondo comma e 51, secondo comma.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 1, L. R. 50/1990
CAPO III
 Contributi per la costruzione di vani
da adibire ad attività produttive in immobili
ad uso misto
Art. 54
 
Le imprese commerciali, artigiane, turistiche e dello spettacolo, singole o associate, comprese le cooperative, aventi alla data del 6 maggio 1976 sedi, filiali, depositi, esercizi od altre strutture imprenditoriali in immobili già destinati ad uso misto, distrutti o demoliti per effetto del sisma e siti nei Comuni delle zone, di cui all' articolo 8, primo comma, della presente legge, possono richiedere di beneficiare delle provvidenze previste dal presente Titolo III, Capo III, per la ricostruzione di vani da adibire alle rispettive attività produttive, altresì, in immobili ad uso misto.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 55
 
Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti interessati e cioè: i proprietari o comproprietari dell' unità immobiliare distrutta o demolita, purché titolari dell' impresa; ovvero i familiari del proprietario titolare dell' impresa - nel caso in cui questo per qualsiasi motivo abbia cessato dall' esercizio dell' impresa - purché s' impegnino a subentrare o ad associarsi alla stessa; ovvero, nel caso in cui proprietaria dell' unità immobiliare distrutta o demolita e titolare dell' impresa sia una società di persone che per qualsiasi motivo non intenda continuare l' esercizio dell' impresa, anche uno solo dei soci purché impegni a subentrare alla stessa; ovvero, infine, nel caso di imprese già in godimento dell' immobile, andato distrutto o demolito, a titolo locatizio o, comunque, a titolo diverso dalla proprietà, i proprietari o comproprietari dell' unità immobiliare predetta, purché s' impegnino al proseguimento del rapporto giuridico precedente alle medesime condizioni, almeno per un quinquennio dall' avvenuto ripristino della attività produttiva; presentano al Sindaco del Comune, nel quale era situato l' immobile distrutto o demolito, domanda di concessione del contributo previsto al successivo articolo 56.
Le domande da presentarsi entro il 31 dicembre 1978 devono essere corredate da una dichiarazione resa dagli interessati, ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la proprietà dell' immobile distrutto o demolito e la destinazione dello stesso alla data del 6 maggio 1976, nonché da una ulteriore dichiarazione, debitamente autenticata, con la quale gli interessati si impegnano a quanto previsto al precedente comma.
Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare o dell'esercente non proprietario o dei loro familiari o soci coadiuvanti, od altre comprovate cause, impediscano la ripresa dell'attività produttiva esercitata al 6 maggio 1976 nei vani ricostruiti, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 30/1977, può dispensare gli interessati, prima della scadenza del quinquennio, dall'obbligo di ripristinare l'attività produttiva, autorizzando, anche in corso d'opera, nei locali ricostruiti o in parte di essi, l'avvio di altra attività, da esercitarsi anche sotto una diversa impresa ovvero, qualora ricorrano gravi condizioni di disagio economico-sociale o l'immobile sia situato in area classificata montana, dispensare i beneficiari dall'avvio dell'attività produttiva.
Nei casi di cui al comma precedente non si fa luogo alla revoca dei benefici concessi.
Note:
1Parole aggiunte al secondo comma da art. 7, primo comma, L. R. 70/1978
2Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 25, primo comma, L. R. 53/1984
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 91, comma 1, L. R. 26/1988
4Terzo comma sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 40/1996
5Integrata la disciplina del terzo comma da art. 137, comma 17, L. R. 13/1998
6Parole aggiunte al terzo comma da art. 15, comma 27, L. R. 13/2002
Art. 56
Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari da destinare ad attività produttive, di cui al presente Titolo III, Capo III, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente, ridotta al 75%, per la ricostruzione di una struttura imprenditoriale di superficie equivalente a quella andata distrutta o demolita per effetto del sisma.
Nel caso di struttura commerciale, il contributo viene commisurato, nel limite di cui al precedente comma, alla spesa occorrente per la costruzione di una struttura di superficie equivalente a quella minima fissata dal piano per la tabella merceologica considerata, qualora quella andata distrutta o demolita sia stata di superficie minore.
Il contributo di cui al presente articolo viene diminuito del contributo eventualmente già concesso, ai sensi dello articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, come modificata ed integrata dalla legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, per la parte afferente ai danni conseguenti alla distruzione o demolizione dell' immobile ad uso produttivo.
Il disposto di cui al comma precedente non si applica nell' ipotesi che il contributo previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni - o parte di esso - sia stato reimpiegato per l' insediamento di locali provvisori, al fine di garantire la continuità dell' attività produttiva.
Note:
1Articolo sostituito da art. 41, primo comma, L. R. 35/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, L. R. 55/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 144, comma 1, L. R. 50/1990
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 48/1991
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, L. R. 37/1993
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 24/2005
Art. 57
Il contributo di cui al precedente articolo 56 nella misura ridotta ivi prevista, può, altresì, essere concesso - a seguito di domanda da presentarsi nei modi previsti all' articolo 55, secondo comma - in favore dei proprietari di vani adibiti ad uso agricolo, iscritti - essi stessi od un componente del loro nucleo familiare - negli elenchi tenuti dall' Ufficio contributi agricoli unificati, o, comunque, in favore dei proprietari di vani destinati ad uso diverso dall' abitazione e non rientranti fra quelli considerati al precedente articolo 54 siti in immobili già destinati ad uso misto, andati distrutti o demoliti per effetto del sisma, per la ricostruzione di una sola unità funzionale, - di superficie equivalente a quella dell' unità distrutta o demolita, con un massimo di ampliamento possibile non superiore del 50% - da adibire per la riattivazione della attività precedentemente esercitata, purché ritenuta compatibile con la residenza e purché l' unità immobiliare da ricostruire ricada nelle aree, di cui all' articolo 8, secondo comma, punti 2) e 3).
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, primo comma, L. R. 35/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, primo comma, L. R. 2/1982
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, primo comma, L. R. 53/1984
Art. 58
I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 56 e 57, sulla parte di spesa eventualmente non coperta dai contributi ivi previsti possono usufruire, ai fini della completa ripresa e dello sviluppo della propria attività produttiva, delle agevolazioni previste al Capo II e all' articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 o, in alternativa, degli interventi previsti dagli articoli 2 e 2 bis del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336; ovvero, in presenza dei necessari requisiti, delle agevolazioni in conto interessi della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni.
Note:
1Articolo sostituito da art. 43, primo comma, L. R. 35/1979
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 60, quinto comma, L. R. 55/1986
Art. 59
Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, fissa con proprio decreto il costo a metro quadro di superficie, cui rapportare i contributi da concedere ai beneficiari degli interventi di cui al presente Titolo III, Capo III.
Note:
1Articolo interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 29/1983
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996
Art. 60
 
Per l' istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi, di cui agli articoli 56 e 57, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 43, 44, 45 e 47.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 2, L. R. 26/1988
2Parole soppresse al primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 26/1988
CAPO IV
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 61
 
I contributi di cui al presente Titolo III, Capo I e Capo II, limitatamente alle ipotesi previste agli articoli 50, primo comma e 51, primo comma, e Capo III si possono concedere, a seguito di domanda da presentarsi entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, anche in favore dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti, i quali abbiano alla data predetta iniziato o completato, sulla base di licenza o concessione ad edificare regolarmente rilasciate, i lavori di ricostruzione dell' alloggio distrutto o demolito per effetto del sisma.
La concessione e l' erogazione dei contributi sono subordinate all' accertamento da parte del Sindaco che le opere eseguite siano conformi a quelle autorizzate, nonché alle prescrizioni antisismiche.
L' accertamento ha luogo sentiti gli organi di cui allo articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 93, comma 1, L. R. 26/1988
Art. 61 bis
 
Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente Titolo III o, per il caso di cui al precedente articolo 50, anche un solo avente diritto, possono richiedere di costruire congiuntamente in un unico edificio le rispettive unità abitative, purché nello stesso Comune.
Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente Titolo III, purché legati da vincolo di parentela o di affinità o di coniugio, possono altresì richiedere di cumulare i contributi loro spettanti per ricostruire un' unica unità abitativa.
Allo stesso modo, anche un solo avente diritto a più contributi previsti dal Titolo III, può chiedere di costruire un' unica unità abitativa mediante concessione cumulativa.
Nel caso di cui al secondo precedente, il contributo da concedere cumulativamente ai richiedenti viene determinato, nella misura stabilita dall' articolo 46, sulla base delle esigenze abitative di un nucleo familiare formato da un numero di componenti pari alla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti stessi.
Nel caso di cui al terzo comma, il contributo da concedersi cumulativamente all' unico avente diritto viene determinato nella misura del sessanta per cento se nel cumulo confluiscono più contributi ai sensi dell' articolo 50 e nella misura prevista dall' articolo 46 se nel cumulo confluiscono altri contributi previsti dal Titolo III. Sulla parte di spesa - determinata ai sensi dell' articolo 46 - e non coperta dal contributo in conto capitale vengono inoltre concessi annualmente dei contributi ventennali costanti pari all' otto per cento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 62, primo comma, L. R. 25/1978
2Parole aggiunte al secondo comma da art. 36, primo comma, L. R. 2/1982
3Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 20, comma 1, L. R. 50/1990
4Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 20, comma 1, L. R. 50/1990
5Parole sostituite al terzo comma da art. 20, comma 1, L. R. 50/1990
6Integrata la disciplina del quarto comma da art. 147, L. R. 50/1990
7Terzo comma sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 37/1993
8Quinto comma sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 62
 
Ai fini della determinazione dell' ordine delle priorità degli interventi, da programmare ai sensi dell' art. 20, terzo comma, lettera g), della presente legge, dovrà essere data precedenza agli interventi relativi alla ricostruzione dell' alloggio dei proprietari residenti.
Art. 63
 
Ai fini della concessione dei benefici previsti agli articoli 48, primo comma, 49, 68, 70 e 71 della presente legge, si considerano sinistrati coloro i quali avevano la propria residenza o dimora abituale presso un alloggio distrutto o demolito per effetto del sisma.
Art. 64
 
I componenti dei nuclei familiari di nuova formazione, in quanto staccatisi dal nucleo originario di famiglie sinistrate, non possono essere considerati componenti del nucleo familiare originario, ai fini della concessione a questi ultimi dei benefici di cui al presente Titolo III, Capo I.
Tuttavia, qualora i componenti del nucleo familiare di nuova formazione siano stati considerati, ai fini contributivi, tra i componenti del nucleo familiare originario, è effettuata, in sede di concessione dei contributi di cui al precedente articolo 49, la detrazione di un importo pari alla differenza fra il contributo concesso all' originario nucleo familiare e quello che sarebbe spettato allo stesso nucleo senza il componente od i componenti staccatisi.
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 26/1988
Art. 65

( ABROGATO )

Note:
1Articolo interpretato da art. 27, L. R. 53/1984
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 48, ottavo comma, L. R. 53/1984
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 73, comma 3, L. R. 26/1988
4Articolo abrogato da art. 39, comma 6, L. R. 50/1990
Art. 66
L' alienazione a titolo oneroso o gratuito, traslativa o costitutiva - prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori - a favore di terzi estranei alla titolarità dell' immobile, ovvero la diversa destinazione, con o senza opere edilizie, data all' unità immobiliare assistita dai benefici della presente legge, comporta di diritto la decadenza dai benefici accordati ed i soggetti interessati sono tenuti al rimborso delle somme riscosse. Nel caso di pronuncia di decadenza, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990 n. 50 e sucessive modifiche ed integrazioni, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza dei termini di ultimazione dei lavori.
Nel caso di acquisto di alloggi ultimati, ai sensi dell' articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall' articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, il divieto quinquennale di cui al comma precedente decorre dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo.
Sono consentite, prima della scadenza del quinquennio, le alienazione fra coniugi, fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado; sono del pari consentite le alienazioni effettuate dal proprietario dell' unica unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad uso diverso.
Al di fuori dei casi contemplati al precedente comma, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può autorizzare l' alienazione dell' unità immobiliare prima della scadenza del quinquennio qualora l' interessato adduca comprovati motivi.
Nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed in presenza di comprovati motivi, possono essere autorizzate, con le stesse modalità indicate al comma precedente, prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità, modifiche della destinazione d' uso di vani o di intere singole unità immobiliari assistite da contributo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 28, primo comma, L. R. 53/1984
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
3Aggiunti dopo il terzo comma 3 commi da art. 20, primo comma, L. R. 55/1986
4Articolo interpretato da art. 31, quinto comma, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 31, L. R. 55/1986
6Parole sostituite al primo comma da art. 21, comma 1, L. R. 50/1990
7Parole soppresse al quarto comma da art. 21, comma 1, L. R. 50/1990
8Sesto comma abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina del primo comma da art. 40, comma 1, L. R. 50/1990
10Parole soppresse al primo comma da art. 102, comma 5, L. R. 50/1990
11Parole aggiunte al primo comma da art. 7, comma 1, L. R. 48/1991
12Derogata la disciplina del quinto comma da art. 134, comma 1, L. R. 37/1993
13Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 15, L. R. 13/2002
Art. 67
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, con le modalità previste all' articolo 35 della legge regionale 20 giugno 1977 n. 30, la spesa relativa al personale necessario ai Comuni per l' espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalla presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 1/1980
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1983
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 3/1984
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1985
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 6/1985
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 8/1986
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 82, L. R. 55/1986
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 1/1988
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 69/1988
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 41/1992
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 40/1996