Detti piani devono, fra l' altro:
1) rispettare, in linea di massima, la struttura urbana preesistente, con la possibilità di introdurre nelle zone ad elevata distruzione i correttivi necessari per assicurare il rispetto degli standards urbanistici e delle condizioni igienico - sanitarie, nonché il miglioramento della viabilità;
2) tendere alla massima utilizzazione possibile della capacità insediativa e del patrimonio edilizio preesistenti, in modo da consentire il più largo soddisfacimento del fabbisogno abitativo e favorire un processo di riconcentrazione urbana;
3) individuare le attività produttive da insediare, purché compatibili con la residenza, fermo restando il disposto dell' articolo 10 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;
4) precisare il perimetro o i perimetri comprendenti i complessi di immobili, costituenti organismi unitari ai fini della sistemazione urbanistica e della progettazione edilizia, che il Comune intende assoggettare a interventi unitari funzionali di ricostruzione;
5) ricomprendere anche - eventualmente coordinandoli con quelli di ricostruzione - gli ambiti ed edifici di valore storico ambientale, per i quali siano previsti interventi di ripristino e restauro ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e della legge 8 agosto 1977, n. 546;
6) ricomprendere anche - eventualmente coordinandoli con quelli di ricostruzione, ai fini di una progettazione unitaria - gli ambiti edilizi d' intervento unitario pubblico per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati e da riparare già individuati, ovvero ancora da individuare alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Qualora la capacità insediativa emergente dal piano particolareggiato risulti inferiore a quella esistente alla data del sisma, il piano dovrà favorire il reinsediamento dei nuclei familiari residenti e dovrà inoltre essere corredato da elaborati grafici e normativi indicanti le modalità per la localizzazione e sistemazione della quota eccedente.