LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 91
 
Per i fini previsti dagli articoli 50, secondo comma, 51, secondo comma e 58 della presente legge viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5218 con la denominazione: << Contributi pluriennali costanti sulla parte della spesa eccedente il contributo regionale previsto dagli articoli 50, 51 e 58 della presente legge >>.
Per i fini previsti dall' articolo 70 della presente legge, viene istituito, per << memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5219 con la denominazione: << Contributi annui costanti agli enti ed imprese di cui al secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, sostituito con l' articolo 2 della legge reginale 16 agosto 1974, n. 41, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la costruzione, nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 20 del DL 13 maggio 1976, n. 227 e dell' articolo 1 del DL 18 settembre 1976, n. 648, di abitazioni da assegnare in proprietà o in locazione a sinistrati e da realizzare nelle aree ottenute con diritto di superficie o cedute in proprietà nei piani di zona per l' edilizia economica e popolare, ai sensi dell' articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 >>.
Per gli scopi previsti dai precedenti primo e secondo comma e per ognuno dei due capitoli ivi indicati è autorizzato, per l' esercizio 1978, un limite di impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato - ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 69, primo comma, L. R. 25/1978