LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 67
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, con le modalità previste all' articolo 35 della legge regionale 20 giugno 1977 n. 30, la spesa relativa al personale necessario ai Comuni per l' espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalla presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 1/1980
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1983
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 3/1984
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1985
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 6/1985
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 8/1986
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 82, L. R. 55/1986
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 1/1988
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 69/1988
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 41/1992
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 40/1996