LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 56
Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari da destinare ad attività produttive, di cui al presente Titolo III, Capo III, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente, ridotta al 75%, per la ricostruzione di una struttura imprenditoriale di superficie equivalente a quella andata distrutta o demolita per effetto del sisma.
Nel caso di struttura commerciale, il contributo viene commisurato, nel limite di cui al precedente comma, alla spesa occorrente per la costruzione di una struttura di superficie equivalente a quella minima fissata dal piano per la tabella merceologica considerata, qualora quella andata distrutta o demolita sia stata di superficie minore.
Il contributo di cui al presente articolo viene diminuito del contributo eventualmente già concesso, ai sensi dello articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, come modificata ed integrata dalla legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, per la parte afferente ai danni conseguenti alla distruzione o demolizione dell' immobile ad uso produttivo.
Il disposto di cui al comma precedente non si applica nell' ipotesi che il contributo previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni - o parte di esso - sia stato reimpiegato per l' insediamento di locali provvisori, al fine di garantire la continuità dell' attività produttiva.
Note:
1Articolo sostituito da art. 41, primo comma, L. R. 35/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, L. R. 55/1986
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 144, comma 1, L. R. 50/1990
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 48/1991
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, L. R. 37/1993
6Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 24/2005