LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 42
 
Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti interessati presentano al Sindaco del Comune nel quale era situato l' immobile distrutto o demolito, domanda per la concessione del contributo previsto al successivo articolo 46.
Le domande, da presentarsi entro il 31 dicembre 1978, devono essere corredate da una dichiarazione resa dall' interessato ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante:
a) la proprietà dell' immobile distrutto o demolito e la destinazione dello stesso alla data del 6 maggio 1976, nonché le eventuali altre proprietà immobiliari di civile abitazione, di cui sia titolare, comunque interessate ai benefici previsti dalle leggi regionali a favore delle popolazioni colpite;
b) la residenza e l' occupazione effettiva e stabile da parte del proprietario dell' immobile predetto, altresì, alla data del 6 maggio 1976, ovvero la residenza e l' occupazione abituale alla data medesima per i soggetti interessati e loro familiari che prestino la propria attività lavorativa in altro Comune e non siano titolari di proprietà di altre abitazioni; ovvero la qualifica di emigrante, purché rientri periodicamente nel Comune ove sorgeva l' immobile da ricostruire;
c) la consistenza del nucleo familiare alla data suindicata.

In caso di comproprietà la dichiarazione è resa da parte del titolare il cui nucleo familiare occupava l' abitazione alla data del sisma.
Qualora l' occupante l' alloggio sia titolare di un diritto reale di godimento, la domanda potrà dallo stesso essere presentata - salvo, comunque, il diritto di proprietà - entro il 31 marzo 1979, nel caso che il proprietario non abbia per qualsiasi motivo fatto richiesta di beneficiare delle provvidenze previste dal presente Titolo.
In caso di decesso del proprietario sinistrato, la domanda di contributo può essere presentata dal coniuge o, in mancanza, nell' ordine, dai figli o dagli ascendenti, purché conviventi alla data del sisma con il titolare, o, se non conviventi, purché residenti, alla data suindicata, nello stesso Comune e non proprietari di altra abitazione.
Più proprietari aventi titolo alle provvidenze previste al presente Titolo possono, infine, chiedere di ricostruire le rispettive unità immobiliari abitative in un unico lotto.
Qualora i soggetti interessati intendano operare per il tramite di società cooperative e loro consorzi, la domanda dovrà contenere la dichiarazione attestante la società cooperativa di appartenenza e il proprio intendimento di affidare alla medesima l' incarico di operare per proprio conto. La società cooperativa di appartenenza provvede all' affidamento per l' esecuzione delle opere anche mediante trattativa privata.
I soggetti interessati possono anche delegare, nella domanda, il Comune a provvedere direttamente ovvero tramite enti pubblici alla progettazione ed all' esecuzione delle opere di ricostruzione e ad introitare il contributo regionale loro spettante.
Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24, la domanda di contributo è presentata, in nome e per conto degli associati, dal legale rappresentante del Consorzio stesso.
La domanda dovrà, infine, indicare il lotto sul quale insisteva l' edificio da ricostruire, nonché le eventuali ragioni, per le quali gli interessati non intendano riutilizzare tale sedime per la ricostruzione.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 55, primo comma, L. R. 25/1978
2Quarto comma sostituito da art. 56, primo comma, L. R. 25/1978
3Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 28, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 7, primo comma, L. R. 46/1980
5Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 6, secondo comma, L. R. 63/1983
6Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 53, L. R. 53/1984
7Integrata la disciplina del settimo comma da art. 14, L. R. 55/1986
8Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 28, L. R. 55/1986
9Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 45, comma 1, L. R. 48/1991
10Derogata la disciplina dell'articolo da art. 127, comma 1, L. R. 37/1993
11Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 134, comma 1, L. R. 37/1993
12Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 137, comma 15, L. R. 13/1998
13Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 137, comma 29, L. R. 13/1998
14Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 3, comma 1, L. R. 24/2005