LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 32
 
Qualora si renda necessario per la regolare attuazione degli interventi edilizi previsti dai piani particolareggiati, di cui al presente Titolo II, il Sindaco può ingiungere ai proprietari di eseguire i lavori di ricostruzione degli immobili, non interessati da interventi unitari, entro un congruo termine.
Decorso tale termine, il Sindaco diffida i proprietari inadempienti, assegnando un nuovo termine. Se alla scadenza di questo i proprietari inadempienti non richiedono il rilascio della concessione ad edificare oppure non iniziano i lavori nei tempi previsti, il Comune procede alle espropriazioni indispensabili per l' attuazione degli interventi.
Per l' esecuzione degli interventi trovano applicazione le disposizioni degli articoli 26, 27, 28 e 30.