LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 24
 
Entro sessanta giorni dall' avvenuta adesione all' invito del Sindaco, i proprietari interessati devono far pervenire allo stesso l' atto costitutivo del Consorzio legalmente redatto ed approvato.
Entro sei mesi dall' avvenuta costituzione, il Consorzio dei proprietari deve presentare al Comune il progetto esecutivo per l' edificazione unitaria delle aree consortili e di quelle eventualmente assegnate, redatto nel rispetto del piano particolareggiato e dell' apposita convenzione a tal fine stipulata con il Comune.
Nella convenzione verranno fissate, fra l' altro, le modalità per l' eventuale assegnazione delle aree relative ai proprietari non aderenti, quelle per l' edificazione delle previste unità immobiliari e quelle per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all' intervento, con l' eventuale previsione di affidamento della loro esecuzione, altresì, direttamente al Consorzio, nonché i criteri per la regolarizzazione dei reciproci rapporti finanziari e della proprietà.
Ai fini dell' attuazione dell' intervento, i proprietari partecipanti al Consorzio, una volta ottenuta la disponibilità delle aree da edificare, hanno titolo congiunto a richiedere ed ottenere la concessione relativa.
Note:
1Articolo sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 45/1980