LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 11
 
I progetti delle varianti degli strumenti urbanistici generali sono adottati dai Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le Comunità montane interessate.
Il parere sopra previsto deve essere reso da parte delle Comunità predette entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.
Subito dopo la deliberazione di adozione, la variante è depositata - previo avviso pubblicato sulla stampa locale ed in un manifesto affisso in ogni Comune interessato - presso la Segreteria comunale per 20 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prendere visione della variante in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni entro i 10 giorni successivi alla scadenza del deposito.
Il Comune interessato, in conseguenza delle osservazioni presentate, può apportare modifiche alla variante, la quale non è soggetta a ripubblicazione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, primo comma, L. R. 29/1973