LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO III
 Piani particolareggiati degli agglomerati urbani
danneggiati o distrutti
Art. 14
 
Avuto riguardo agli elementi dei piani particolareggiati, di cui all' articolo 8, secondo comma, punto 3, del presente Titolo II, trova applicazione l' articolo 25 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, così come modificato dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30.
Detti piani devono, fra l' altro:
1) rispettare, in linea di massima, la struttura urbana preesistente, con la possibilità di introdurre nelle zone ad elevata distruzione i correttivi necessari per assicurare il rispetto degli standards urbanistici e delle condizioni igienico - sanitarie, nonché il miglioramento della viabilità;
2) tendere alla massima utilizzazione possibile della capacità insediativa e del patrimonio edilizio preesistenti, in modo da consentire il più largo soddisfacimento del fabbisogno abitativo e favorire un processo di riconcentrazione urbana;
3) individuare le attività produttive da insediare, purché compatibili con la residenza, fermo restando il disposto dell' articolo 10 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;
4) precisare il perimetro o i perimetri comprendenti i complessi di immobili, costituenti organismi unitari ai fini della sistemazione urbanistica e della progettazione edilizia, che il Comune intende assoggettare a interventi unitari funzionali di ricostruzione;
5) ricomprendere anche - eventualmente coordinandoli con quelli di ricostruzione - gli ambiti ed edifici di valore storico ambientale, per i quali siano previsti interventi di ripristino e restauro ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e della legge 8 agosto 1977, n. 546;
6) ricomprendere anche - eventualmente coordinandoli con quelli di ricostruzione, ai fini di una progettazione unitaria - gli ambiti edilizi d' intervento unitario pubblico per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati e da riparare già individuati, ovvero ancora da individuare alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Qualora la capacità insediativa emergente dal piano particolareggiato risulti inferiore a quella esistente alla data del sisma, il piano dovrà favorire il reinsediamento dei nuclei familiari residenti e dovrà inoltre essere corredato da elaborati grafici e normativi indicanti le modalità per la localizzazione e sistemazione della quota eccedente.
In tal caso la sistemazione degli interessati avrà luogo, di preferenza, nell' ambito dei piani di zona in vigore o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree indicate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e la cessione in proprietà delle nuove aree necessarie per la ricostruzione potrà aver luogo anche in deroga al limite posto dall' articolo 10 della citata legge 18 aprile 1962, n. 167.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 116, L. R. 50/1990
Art. 15
 
I piani particolareggiati sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale.
Subito dopo la deliberazione, i piani sono depositati presso la Segreteria comunale per 20 giorni consecutivi.
Entro i 20 giorni successivi alla scadenza del deposito, i proprietari ed i possessori di immobili compresi nei piani possono proporre opposizione. Nel medesimo termine chiunque può presentare osservazioni.
Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine suindicato, il Consiglio comunale si esprime sulle opposizioni ed osservazioni presentate, apportando al piano le eventuali conseguenti modifiche.
La deliberazione di adozione del piano è immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge, qualora non pervengano opposizioni od osservazioni nel termine previsto al precedente terzo comma.
In caso diverso, tale esecutività consegue dalla deliberazione con la quale il Comune si pronuncia sulle opposizioni ed osservazioni.
Art. 16
 
I piani particolareggiati di ricostruzione, nella parte in cui non siano conformi allo strumento urbanistico vigente, hanno effetto di variante dello stesso.
In tale caso, entro 90 giorni dalla deliberazione di adozione del piano, ai sensi del precedente articolo 15 primo comma, l' intera documentazione è trasmessa per l' approvazione alla Regione.
Per l' approvazione trovano applicazione le disposizioni del precedente articolo 12.
Art. 17
La deliberazione consiliare di adozione del piano particolareggiato, una volta divenuta esecutiva, ai sensi del precedente art. 15, ovvero il decreto di approvazione del piano particolareggiato di ricostruzione, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere ed impianti ivi previsti, nonché degli immobili da assoggettare ad intervento edilizio unitario, ai sensi del precedente articolo 14, ovvero degli immobili comunque necessari per l' ordinata ricostruzione dei nuclei urbani danneggiati o distrutti dal sisma.
I provvedimenti suindicati vanno infine notificati, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dalla sua pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 3, L. R. 24/1989
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 3, L. R. 50/1990
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 97, comma 3, L. R. 37/1993