LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 92
 
Per le finalità di cui all' articolo 74, secondo comma, della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5208 con la denominazione: << Spese per lo studio e l' elaborazione di progetti - tipo di alloggi, nonché per la realizzazione pratica di interventi - campione singoli o di insediamenti abitativi organici >>.
Per i fini previsti dall' articolo 75, primo comma, numero 1), e terzo comma, della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5421 con la denominazione: << Finanziamenti per il ripristino di opere ed impianti pubblici, nonché di opere di pubblica utilità, nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo - ricreativo, non di competenza comunale, non irrimediabilmente danneggiati dal sisma >>.
Per i fini previsti dall' articolo 75, primo comma, numero 2), e terzo comma, della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5422 con la denominazione: << Finanziamenti per la ricostruzione di opere ed impianti pubblici, nonché di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo - ricreativo, non di competenza comunale, distrutti o demoliti per effetto del sisma >>.
Per i fini previsti dall' articolo 75, primo comma, numero 3), e terzo comma, della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5423 con la denominazione: << Finanziamenti per l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l' adattamento ed il miglioramento di opere ed impianti pubblici, nonché di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo - ricreativo, non di competenza comunale, non irrimediabilmente danneggiati dal sisma e già ammessi ai benefici della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 >>.
Per i fini previsti dall' articolo 75, primo comma, numero 4), della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5424 con la denominazione: << Finanziamenti per la costruzione di opere ed impianti pubblici non di competenza comunale ritenuta urgente ed indilazionabile per l' avvio dell' attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite >>.
Per i fini previsti dall' articolo 82, primo comma, della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5430 con la denominazione: << Finanziamenti dei lavori eventualmente già eseguiti od in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge per la ricostruzione, l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l' adattamento e il miglioramento di opere e impianti pubblici, nonché di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo - ricreativo, nonché per la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta urgente ed indilazionabile >>.
Per i fini previsti dall' articolo 82, secondo comma, della presente legge, viene istituito << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5431 con la denominazione: << Finanziamenti delle opere e dei lavori già eseguiti dai Comuni strettamente necessari e connessi con l' installazione di prefabbricati definitivi >>.
Per i fini previsti dall' articolo 82, terzo comma, della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5432 con la denominazione: << Finanziamenti per il maggior costo della perizia suppletiva e di variante rispetto a quello del progetto originario, per l' adeguamento antisismico ed il completamento del progetto stesso, relativo ad edifici pubblici in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, nonché finanziamenti per i lotti del progetto generale non ammessi a contributo statale o regionale >>.