LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 80
 
L' accertamento dello stato di avanzamento dei lavori è effettuato in via esclusiva dallo stesso ente interessato - dal Comune per il caso di cui all' articolo 75, ultimo comma - il cui legale rappresentante appone il visto di regolarità sui relativi documenti.
La Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio può verificare nel corso dei lavori la conformità degli stessi al progetto esecutivo.
Nel caso in cui la Direzione provinciale dei lavori pubblici accerti la non conformità dei lavori al progetto esecutivo od altre irregolarità, ne darà comunicazione al Segretario generale straordinario per l' adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del Presidente della Giunta regionale.
Compete altresì al Direttore provinciale dei lavori pubblici esprimere il parere sulla individuazione delle aree, di cui al secondo comma dell' articolo 10 della legge 5 aprile 1975, n. 412, e comunque ogni altro giudizio di idoneità delle aree eventualmente previsto dalle leggi vigenti per la costruzione di edifici scolastici. La pronuncia del Direttore provinciale dei lavori pubblici, nei casi previsti dalla legge, ha l' effetto di vincolare immediatamente e direttamente le aree stesse.
I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi cimiteri, devono essere preceduti da uno studio tecnico della località specialmente per quanto riguarda l' ubicazione, l' orografia, l' estensione del terreno e la natura fisico - chimica del suolo, la profondità e direzione della falda freatica.
Sugli stessi, il parere di cui all' articolo 53 del DPR 21 ottobre 1975, n. 803, è reso dal competente medico provinciale, sentito, ove occorra, un geologo.