LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 79
Gli interventi relativi alle opere comprese nel programma di cui all' articolo 76 sono a carico della Regione entro i limiti massimi di importo fissati per ciascun intervento ammesso.
La spesa a carico della Regione comprende pure una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 12% dell' importo di progetto.
Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, l' Amministrazione regionale è autorizzata - previa presentazione della deliberazione, divenuta efficace, di adozione del progetto esecutivo dell' opera ovvero della deliberazione di cui all' articolo 77, ultimo comma - a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, oppure, per le opere di cui all' articolo 75, ultimo comma, a favore del Sindaco del Comune, entro la cui circoscrizione si trovano le opere stesse.
Nei casi di cui al precedente articolo 78, l' apertura di credito viene disposta in nome e per conto degli interessati e su richiesta degli stessi direttamente a favore dei legali rappresentanti delle Province, delle Comunità e dei Consorzi o di altri enti pubblici.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 25, comma 1, L. R. 26/1988
2Articolo interpretato da art. 26, comma 1, L. R. 26/1988
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 21, L. R. 13/1998
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 31, L. R. 2/2000
5Parole sostituite al secondo comma da art. 14, comma 9, L. R. 13/2000
6Integrata la disciplina del secondo comma da art. 14, comma 10, L. R. 13/2000