Art. 79
Gli interventi relativi alle opere comprese nel programma di cui all' articolo 76 sono a carico della Regione entro i limiti massimi di importo fissati per ciascun intervento ammesso.
La spesa a carico della Regione comprende pure una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 12% dell' importo di progetto.
Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, l' Amministrazione regionale è autorizzata - previa presentazione della deliberazione, divenuta efficace, di adozione del progetto esecutivo dell' opera ovvero della deliberazione di cui all' articolo 77, ultimo comma - a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, oppure, per le opere di cui all' articolo 75, ultimo comma, a favore del Sindaco del Comune, entro la cui circoscrizione si trovano le opere stesse.
Nei casi di cui al precedente articolo 78, l' apertura di credito viene disposta in nome e per conto degli interessati e su richiesta degli stessi direttamente a favore dei legali rappresentanti delle Province, delle Comunità e dei Consorzi o di altri enti pubblici.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 25, comma 1, L. R. 26/1988
2Articolo interpretato da art. 26, comma 1, L. R. 26/1988
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 21, L. R. 13/1998
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 31, L. R. 2/2000
5Parole sostituite al secondo comma da art. 14, comma 9, L. R. 13/2000
6Integrata la disciplina del secondo comma da art. 14, comma 10, L. R. 13/2000