LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 61 bis
 
Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente Titolo III o, per il caso di cui al precedente articolo 50, anche un solo avente diritto, possono richiedere di costruire congiuntamente in un unico edificio le rispettive unità abitative, purché nello stesso Comune.
Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente Titolo III, purché legati da vincolo di parentela o di affinità o di coniugio, possono altresì richiedere di cumulare i contributi loro spettanti per ricostruire un' unica unità abitativa.
Allo stesso modo, anche un solo avente diritto a più contributi previsti dal Titolo III, può chiedere di costruire un' unica unità abitativa mediante concessione cumulativa.
Nel caso di cui al secondo precedente, il contributo da concedere cumulativamente ai richiedenti viene determinato, nella misura stabilita dall' articolo 46, sulla base delle esigenze abitative di un nucleo familiare formato da un numero di componenti pari alla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti stessi.
Nel caso di cui al terzo comma, il contributo da concedersi cumulativamente all' unico avente diritto viene determinato nella misura del sessanta per cento se nel cumulo confluiscono più contributi ai sensi dell' articolo 50 e nella misura prevista dall' articolo 46 se nel cumulo confluiscono altri contributi previsti dal Titolo III. Sulla parte di spesa - determinata ai sensi dell' articolo 46 - e non coperta dal contributo in conto capitale vengono inoltre concessi annualmente dei contributi ventennali costanti pari all' otto per cento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 62, primo comma, L. R. 25/1978
2Parole aggiunte al secondo comma da art. 36, primo comma, L. R. 2/1982
3Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 20, comma 1, L. R. 50/1990
4Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 20, comma 1, L. R. 50/1990
5Parole sostituite al terzo comma da art. 20, comma 1, L. R. 50/1990
6Integrata la disciplina del quarto comma da art. 147, L. R. 50/1990
7Terzo comma sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 37/1993
8Quinto comma sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 37/1993