LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 luglio 1977, n. 45

Interventi diversi nel settore dell' agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/08/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 12
Per le finalità previste dalla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per l' esercizio 1977, l' ulteriore spesa di lire 2.927.000.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6199 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato a lire 7.927.000 per il piano ed il bilancio medesimi.
Per le finalità previste dall' articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per l' esercizio 1977, l' ulteriore spesa di L. 25.250.000.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6200 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a lire 784.150.000, di cui lire 184.150.000 per l' esercizio 1977.
Per le finalità previste dall' articolo 4, terzo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 262.690.000, di cui lire 156.690.000 per l' esercizio 1977.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6353 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a lire 333.090.000, di cui lire 227.090.000 per l' esercizio 1977.
Per le finalità di cui all' articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di L. 194.900.000, di cui L. 124.900.000 per l' esercizio 1977.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6201 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a lire 241.800.000, di cui lire 171.800.000 per l' esercizio 1977.
Per le finalità previste dall' articolo 11, terzo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 63.105.000, di cui lire 39.105.000 per l' esercizio 1977.
La predetta spesa fa carico al capitolo 6202 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, a lire 81.905.000, di cui lire 57.905.000 per l' esercizio 1977.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.