LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 luglio 1977, n. 45

Interventi diversi nel settore dell' agricoltura.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/08/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 15
L' accertamento delle qualifiche ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e creditizie, viene effettuato dagli Uffici che provvedono all' istruttoria delle domande in conformità ai criteri stabiliti dall' articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
Si provvede ai sensi dell' articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454, al riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto o di altre qualifiche aziendali anche ai fini delle norme regionali che dispongono provvidenze a favore di dette categorie.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a tutte le pratiche già istruite o definite.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.