LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 1977, n. 36

Interventi modificativi ed integrativi in materia di edilizia scolastica e di formazione professionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/08/1977
Materia:
330.03 - Formazione professionale
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 19
 
In relazione al disposto di cui all' articolo 13 della presente legge, la denominazione del capitolo 5102 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene così modificata:
<< Oneri per la realizzazione di opere di edilizia scolastica, già ammesse ai benefici della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42 - Capo VI - e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali i Comuni interessati non dispongono della necessaria copertura finanziaria, nonché ai benefici di cui all' articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 1972, n. 5, limitatamente alla realizzazione di lotti conclusivi di progetti generali già approvati >>.

In relazione al disposto di cui all' articolo 14 della presente legge, la denominazione del capitolo 5072 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 è modificata come segue:
<< Spese o rimborsi per l' approvvigionamento e la messa in opera di aule mobili o ad elementi componibili o strutture prefabbricate definitive da destinare al servizio scolastico e prescolastico, anche quello pubblico gestito da enti o istituzioni, compresi gli oneri di acquisizione e di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché quelli dell' arredamento, nelle zone colpite dal terremoto >>.