LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 1977, n. 36

Interventi modificativi ed integrativi in materia di edilizia scolastica e di formazione professionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/08/1977
Materia:
330.03 - Formazione professionale
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 14
 
Il V comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, come sostituito dall' articolo 17 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, è modificato come segue:
<< A fronte delle spese occorrenti per le finalità di cui al primo e secondo comma - che comprendono tutti gli oneri di acquisizione e di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché quelli dell' arredamento - l' Amministrazione regionale è autorizzata, anche in deroga alle norme vigenti relativamente ai limiti di oggetto o di importo:
a) a disporre aperture di credito a favore dei Presidenti delle Province di Udine e Pordenone;
b) ad effettuare pagamenti alle due Amministrazioni provinciali suddette o agli Enti locali interessati, mediante erogazione di ratei annui per un periodo non superiore agli anni 20. >>