LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 9 ter
I Comuni e gli Enti indicati nel quarto comma dell' articolo 9 possono procedere all' acquisizione degli edifici compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 8 per destinarli ad uso della comunità, anche quando non si verifichino le circostanze indicate nei primi due commi dell' articolo 9 predetto.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 11, primo comma, L. R. 25/1978
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 43, L. R. 13/2002