Art. 7
Nell' ipotesi di cui agli articoli 6, lettera a) e 8 della presente legge, le prestazioni tecniche relative alle opere ivi previste sono svolte dai seguenti organismi:
a) un gruppo interdisciplinare centrale con compiti di programmazione e coordinamento generali;
b) gruppi tecnici per la progettazione, direzione, assistenza e contabilità dei lavori e per l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi.
I tecnici necessari ai gruppi, di cui alla lettera b) del primo comma sono reperiti dalla Regione ed assegnati ai Comuni o gruppi di Comuni, compresi nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4, primo comma, d' intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, o con la maggioranza degli stessi.
Con ciascun esperto verrà stipulato da parte dei Sindaci - in conformità al disciplinare tipo di cui allo stesso articolo 4 - apposito disciplinare, contenente le indicazioni per lo svolgimento dell' incarico e le modalità per la corresponsione delle relative spettanze professionali.
Nel caso di gruppi di Comuni, i disciplinari di cui al comma precedente verranno stipulati dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 87, primo comma, L. R. 63/1977
2Parole aggiunte al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 25/1978
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 46, primo comma, L. R. 25/1978
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, L. R. 35/1979
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 15, primo comma, L. R. 35/1979
6Primo comma interpretato da art. 5, primo comma, L. R. 63/1983
7Integrata la disciplina del presente articolo dall' articolo 1 della L.R. 53/84, che ha disposto la soppressione dei Gruppi con attribuzione delle relative funzioni all' Ufficio Tecnico della Segreteria Generale Straordinaria.
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 106, comma 1, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina del primo comma da art. 107, comma 1, L. R. 50/1990
10Integrata la disciplina del primo comma da art. 121, L. R. 50/1990
11Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 41/1992