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Indice:
L.R. n. 30/1977
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
CAPO II
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 9 bis
Art. 9 ter
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 12 bis
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 17 bis
Art. 18
CAPO III
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 28 bis
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 32 bis
CAPO IV
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
CAPO V
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Leggi regionali
Legge regionale
20 giugno 1977
, n.
30
Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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TESTO STORICO
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 20/06/1977, N. 059
Data di entrata in vigore:
20/06/1977
Materia:
420.02
-
Edilizia residenziale e pubblica
440.06
-
Calamità naturali - Protezione civile
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 43
Per far fronte agli oneri derivanti dall' articolo 30 della presente legge è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1977, un limite di impegno di lire 700 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5213 con la denominazione: << Contributi annui costanti per le riparazioni degli edifici non irrimediabilmente danneggiati >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 700 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà per interventi conseguenti gli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia - del medesimo stato di previsione.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative