LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 35
Fermo restando quanto previsto all' articolo 1 della legge regionale 13 luglio 1976, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa relativa al personale necessario ai Comuni per l' espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalla presente legge, tenuto conto di quanto verrà disposto, ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera 1).
I Comuni procederanno - previo nulla osta della Regione - all' assunzione del relativo personale mediante contratti a termine e, comunque, per periodi non superiori a due anni.
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 25, primo comma, L. R. 35/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 1/1980
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 92/1981
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1983
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 3/1984
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1985
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 6/1985
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 8/1986
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 82, L. R. 55/1986
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 1/1988
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 69/1988
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 41/1992
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 40/1996