LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 34
 
Ai fini dell' ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, gli interessati alle opere di riparazione di edifici compresi in convenzioni eventualmente già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, presentano, tramite il Comune interessato, apposita domanda.
Agli stessi fini il Sindaco unitamente alla domanda predetta inoltra all' Amministrazione regionale una relazione illustrativa delle modalità seguite nell' individuazione dell' ambito di operatività della convenzione e per la progettazione degli interventi.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 33, primo comma, L. R. 25/1978