LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 33
 
Ai fini di quanto previsto all' articolo 24, primo comma, punto 2 della presente legge, in caso che l' autorizzazione all' esecuzione dei lavori di riparazione ammessi a contributo regionale abbia avuto luogo prima dell' entrata in vigore della presente legge, l' eventuale conferimento dell' incarico per l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi deve aver luogo da parte del Sindaco entro 30 giorni dalla data predetta.