LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 17
Ai fini dell' ammissione ai contributi previsti agli articoli 15 e 16 della presente legge, i progetti esecutivi, elaborati nell' osservanza dei criteri, di cui all' articolo 4, e delle modalità fissate all' articolo 5, sono approvati - fatte salve le attribuzioni della competente Commissione edilizia comunale - in linea tecnica ed economica dal Sindaco.
1 bis. Le Commissioni consultive costituite in seno ai Consigli comunali prima dell'entrata in vigore della legge regionale 23 giugno 2010, n. 11 (Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative), sono soppresse. Ogni riferimento alle Commissioni medesime contenuto nelle leggi regionali di intervento nelle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976 è parimenti soppresso.
Agli stessi fini, per gli edifici di edilizia residenziale pubblica, i progetti esecutivi sono approvati dai competenti Consigli di amministrazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, su conforme parere delle Commissioni previste dall' articolo 21 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.
L' approvazione del progetto, ai sensi del presente articolo, equivale, altresì, ai fini dell' ammissione ai contributi di cui agli articoli 15 e 16, ad autorizzazione all' esecuzione delle opere di riparazione.
Anche in pendenza dell' approvazione di cui al precedente comma e con effetto dall' entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa del sisma equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dalla predetta legge.
L' inizio dei lavori di riparazione ai sensi del precedente comma comporta per l' interessato l' implicita assunzione in proprio della maggiore spesa, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, rispetto a quella che risulterà ammissibile a contributo in sede di approvazione del progetto.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 20, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, L. R. 2/1982
3Aggiunti dopo il quarto comma 2 commi da art. 13, primo comma, L. R. 2/1982
4Parole implicitamente sostituite al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984
5Sesto comma interpretato da art. 7, primo comma, L. R. 53/1984
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, L. R. 55/1986
7Derogata la disciplina del sesto comma da art. 52, comma 1, L. R. 48/1991
8Parole soppresse al primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
9Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 21, L. R. 12/2010