LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 16
Nell' ipotesi prevista all' articolo 6, secondo comma, lettera b), viene concesso a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 15 e nelle medesime misure un contributo in conto capitale sul costo delle opere di riparazione, comprensivo delle spese di progettazione e direzione dei lavori.
A favore dei soggetti che si associano, ai sensi dell' art. 6, terzo comma, il contributo di cui al precedente comma è elevato del 5%.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 35/1979
3Integrata la disciplina del secondo comma da art. 19, primo comma, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 1, L. R. 50/1990
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 128, comma 1, L. R. 50/1990
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 48/1991
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 116, comma 1, L. R. 37/1993
8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, L. R. 9/1994