LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 10
 
I progetti delle opere di riparazione e di restauro degli edifici compresi negli elenchi, di cui al precedente articolo 8, sono redatti con le modalità fissate all' articolo 5 e possono prevedere anche gli interventi di restauro eventualmente necessari per restituire agli edifici le originarie caratteristiche architettoniche ed ambientali.
A tal fine, i gruppi previsti all' articolo 7, lettera b), sono integrati con un esperto designato dall' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali.
Qualora i progetti delle opere di cui al primo comma abbiano riguardo ad edifici da restaurare ubicati all' esterno delle zone delimitate, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della presente legge, alla redazione dei progetti suindicati provvede il gruppo di cui all' articolo 7, lettera a).
Note:
1Parole soppresse al terzo comma da art. 12, primo comma, L. R. 57/1981
2Articolo interpretato da art. 5, primo comma, L. R. 63/1983
3Secondo comma abrogato implicitamente da art. 1, primo comma, L. R. 53/1984
4Parole implicitamente sostituite al terzo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984