LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO III
 Testo coordinato, con modificazioni, sostituzioni ed
integrazioni, degli articoli 4, 5, 6, 7, ed 8 della legge
regionale 7 giugno 1976, n. 17, e dei primi tredici articoli
della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46.
Art. 19
 
A favore di coloro che non intendono ovvero per i quali non sussistono i presupposti per usufruire degli interventi previsti dal Capo II della presente legge per il recupero statico e funzionale degli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, è data facoltà di richiedere di beneficiare delle provvidenze del presente Capo III, che riproduce, in testo coordinato, con modificazioni, sostituzioni ed integrazioni, gli articoli 4, 5, 6, 7, ed 8 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e gli articoli dall' 1 al 13 compreso della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46.
Art. 20
I verbali di accertamento - relativi agli edifici destinati ad uso d' abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 e che sia conveniente riparare e rendere abitabili - redatti a seguito delle operazioni di rilevamento eseguite fino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero da svolgere su richiesta dei Sindaci, per gli edifici non precedentemente rilevati agli effetti della determinazione del contributo regionale, e sottoscritti dai componenti dei gruppi di rilevamento ed, eventualmente, controfirmati dai proprietari o da chi li rappresenta o ne cura gli interessi, sono trasmessi al Sindaco del Comune ove sono ubicati gli edifici da riparare.
Il Sindaco, previa convalida, comunica i verbali agli interessati, invitando questi ultimi a chiedere l' autorizzazione ad eseguire le opere di riparazione, con il contributo regionale.
All' interessato che non ritenga di accettare i risultati delle operazioni di rilevamento è data facoltà di ricorrere al Sindaco entro dieci giorni dalla comunicazione del verbale di accertamento.
Il Sindaco decide sul ricorso entro 15 giorni dalla presentazione, su conforme parere di una Commissione di tre esperti, designati dal Consiglio comunale, dei quali uno espresso dalla minoranza.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 21
 
Qualora la comunicazione del verbale di accertamento, di cui all' articolo precedente, secondo comma, non possa aver luogo per irreperibilità del proprietario ovvero per l' assenza di chi lo rappresenta o ne curi gli interessi, ovvero qualora la comunicazione abbia avuto regolarmente luogo ed il proprietario benché invitato, non provveda, entro il termine prefissato, all' esecuzione delle opere previste, il Sindaco dispone direttamente l' esecuzione delle opere di riparazione strettamente necessarie per garantire l' incolumità pubblica ovvero la sicurezza statica degli edifici contigui.
Le spese per le riparazioni relative sono a carico dell' Amministrazione regionale, salvo rivalsa nei confronti del proprietario interessato in sede di concessione dei benefici previsti dal presente Capo.
Art. 22
 
Ai fini della concessione del contributo regionale, la documentazione relativa alla proprietà degli edifici da riparare può essere sostituita:
- da una dichiarazione resa dal proprietario ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- da un atto di notorietà, reso, da chi rappresenta il proprietario e ne cura gli interessi e da quattro cittadini del luogo in cui è sito l' edificio, al pretore o al notaio.

In caso di comproprietà la dichiarazione resa da uno dei comproprietari vale anche per gli altri.
In tale caso il comproprietario che agisca deve dichiarare, altresì, di sollevare l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri comproprietari.
Analogamente, chi cura gli interessi del proprietario dovrà dichiarare di sollevare l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti del proprietario medesimo.
Per la stipulazione delle convenzioni previste all' articolo 4, terzo comma, lettera g), della presente legge, la documentazione relativa alla proprietà può, altresì, essere sostituita nei modi indicati ai precedenti commi.
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda suindicata, il Sindaco autorizza l' esecuzione delle opere di riparazione, fissando il termine per l' ultimazione delle stesse e, contestualmente, dispone la concessione del contributo regionale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 23
Il contributo regionale per la riparazione degli edifici è determinato in misura pari all' 80% dell' importo di stima risultante dal verbale di accertamento, di cui al precedente articolo 20, ovvero dell' importo risultante dal progetto approvato di cui al successivo articolo 27 e, comunque, fino ad un contributo massimo:
- di lire 6.000.000 per ciascun alloggio;
- di lire 10.000.000 nel caso di immobili per uso di abitazione rurale comprensivi di annessi rustici danneggiati e da riparare;
- di lire 4.000.000 per gli eventuali vani adibiti ad attività produttive compresi negli edifici destinati ad uso misto, ovvero per il complesso degli annessi rustici non facenti corpo unico con l' abitazione.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, verranno determinati i parametri per l' aggiornamento degli importi massimi, di cui al precedente comma, in relazione alle variazioni dei costi nel settore edile.
Limitatamente alle riparazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati o da assegnarsi in locazione, il contributo è concesso direttamente dall' Amministrazione regionale, per ciascun alloggio, in misura pari all' importo di stima risultante dal verbale di accertamento e, comunque, fino al limite massimo di lire 7.500.000.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 22, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, primo comma, L. R. 25/1978
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 25/1978
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, secondo comma, L. R. 35/1979
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, primo comma, L. R. 35/1979
6Parole sostituite al primo comma da art. 22, primo comma, L. R. 35/1979
7Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 22, secondo comma, L. R. 35/1979
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 26/1988
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 1, L. R. 50/1990
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 132, comma 1, L. R. 50/1990
11Integrata la disciplina del primo comma da art. 59, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 24
 
L' erogazione del contributo in conto capitale ha luogo:
1) in ragione del 50% dell' importo concesso dopo l' inizio dei lavori, accertato da un tecnico appositamente incaricato dal Sindaco;
2) per la parte residua, dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori ovvero, in mancanza di questo, da parte di tecnici incaricati dal Sindaco all' atto dell' autorizzazione all' esecuzione dei lavori.

L' erogazione del contributo suindicato può anche essere disposta, a seguito di espressa richiesta del beneficiario, a favore direttamente dell' Istituto di credito, il quale abbia, eventualmente, concesso prestiti od anticipazioni all' interessato per l' esecuzione dei lavori di riparazione, assistiti dal contributo regionale.
Nel caso di alloggi e vani adibiti ad attività produttive, occupati alla data del 6 maggio 1976 in forza del contratto di locazione e sempreché il proprietario beneficiario od i componenti della sua famiglia non siano privi di alloggio a causa del terremoto, l' erogazione della quota residua di contributo è, altresì, subordinata alla riammissione del conduttore nell' abitazione o nei vani suindicati ripristinati.
Qualora il conduttore suindicato od i membri della sua famiglia con lo stesso conviventi rinunciano a rientrare nell' alloggio, l' erogazione della quota residua di contributo è subordinata alla concessione in locazione dell' alloggio riattato con precedenza a persone terremotate residenti, alla data del 6 maggio 1976, nel medesimo Comune.
Nelle ipotesi, infine, previste dall' articolo 1577, secondo comma, del codice civile, l' erogazione del contributo ha luogo direttamente a favore del conduttore.
Il precedente comma si applica anche a favore degli affittuari coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri per le riparazioni delle abitazioni rurali e degli annessi rustici dai medesimi occupati, in quanto pertinenze di fondi rustici.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
2Parole soppresse al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 55/1986
3Parole aggiunte al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 55/1986
4Parole soppresse al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 8, L. R. 53/1984 nel testo modificato da art. 61, primo comma, L. R. 55/1986
Art. 25
 
Sono ammesse al contributo regionale in via di sanatoria e nei limiti fissati al precedente articolo 23 anche le riparazioni eventualmente eseguite indipendentemente dal compimento delle operazioni di rilevamento, di cui al precedente articolo 20, primo comma.
L' indicazione delle riparazioni eseguite e della spesa relativa è riportata - sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall' interessato e previa diretta constatazione delle stesse - nel verbale di accertamento, redatto, altresì, in sanatoria, nei modi previsti dallo stesso articolo 20, primo comma, della presente legge.
Per le riparazioni, comunque, eseguite per importi non superiori a lire 1.000.000 per alloggio o per vano adibito ad attività produttive o per gli annessi rustici, la concessione e l' erogazione del contributo hanno luogo sulla base della sola dichiarazione sostitutiva dell' atto notorio resa dall' interessato e dell' accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei modi indicati all' articolo 24, primo comma, punto 2).
Sono, altresì, ammesse al contributo regionale, con le modalità e nei limiti fissati al precedente articolo 23 ed al successivo articolo 27, pure le riparazioni dei danni provocati dal sisma agli edifici - compresi quelli di edilizia residenziale pubblica - in corso di costruzione o di sistemazione alla data del 6 maggio 1976 a seguito del rilascio di regolare licenza edilizia.
Art. 26
 
Quando, in conseguenza di ulteriori danni causati da eventi tellurici successivi alla data del rilevamento, sia ritenuto necessario procedere alla demolizione di un edificio precedentemente giudicato riparabile ai sensi dell' art. colo 2 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, l' emissione delle relative ordinanze di demolizione è preceduta da un nuovo accertamento, limitato al giudizio di convenienza previsto al citato articolo 2, primo comma, lettera a).
Qualora sia appurato nel modo suddetto, che non è più possibile riparare e rendere abitabile l' edificio, ed i lavori di riparazione siano stati già iniziati, il Sindaco provvede all' accertamento della spesa effettivamente sostenuta per essi ed alla erogazione del relativo contributo, entro il limite indicato nel verbale di accertamento.
Le spese relative agli adempimenti di cui al comma precedente sono a carico della Regione.
Art. 27
Al fine di sopperire all' onere delle spese per la riparazione degli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 e che sia conveniente riparare e rendere abitabili, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, altresì, contributi nel pagamento degli interessi dei mutui, eventualmente contratti o da contrarre sugli importi eccedenti i contributi a fondo perduto già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 27 agosto 1976, n. 46, ovvero da concedere, ai sensi degli articoli 22 e seguenti del presente Capo III, entro i seguenti limiti:
a) dell' importo di stima risultante dal verbale di accertamento, di cui agli articoli 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 20 del presente Capo III: ovvero, in via alternativa:
b) dell' importo risultante dal progetto delle opere di riparazione comprensivo delle spese di progettazione e direzione dei lavori, redatto ed approvato secondo quanto disposto al successivo articolo 31.

Nel caso di mutuo di durata superiore ai 6 anni e fino a 20 anni, l' ammontare del contributo è pari alla differenza risultante dalla rata costante di un mutuo contratto ad un tasso non superiore al 14% e quella calcolata per l' ammortamento di un mutuo al tasso del 2%.
Nel caso di mutuo di durata superiore a 6 anni e fino a 20 anni, il contributo non può essere concesso per importi mutuati inferiori a lire 4 milioni.
Per la concessione del mutuo, gli interessati devono presentare all' Istituto mutuante una dichiarazione del Sindaco attestante l' ammontare della stima ovvero del progetto approvato e del contributo a fondo perduto, nonché copia dell' autorizzazione all' esecuzione delle opere di riparazione.
I contributi regionali sono concessi - a seguito di presentazione del contratto di mutuo - dalla Segreteria generale straordinaria, istituita con la legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.
L' erogazione viene disposta per conto del beneficiario mediante emissione di ruolo di spesa fissa direttamente a favore degli Istituti di credito.
A tal fine, l' Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di Credito Fondiario e con gli Istituti di cui all' articolo 1 numeri 1 e 2, del RD 28 aprile 1938, n. 1165.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 23, primo comma, L. R. 25/1978
2Secondo comma sostituito da art. 24, primo comma, L. R. 25/1978
3Quarto comma sostituito da art. 25, primo comma, L. R. 25/1978
4Quinto comma sostituito da art. 26, primo comma, L. R. 25/1978
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, primo comma, L. R. 25/1978
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, secondo comma, L. R. 35/1979
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 35/1979
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, secondo comma, L. R. 35/1979
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, primo comma, L. R. 35/1979
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 2/1982
11Terzo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 54/1982
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 55/1986
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 26/1988
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 1, L. R. 50/1990
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 132, comma 1, L. R. 50/1990
16Integrata la disciplina del primo comma da art. 135, comma 1, L. R. 50/1990
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
18Terzo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 28
Al fine di sopperire al costo delle opere relative, ai beneficiari dei contributi in conto capitale, di cui al Capo II - articoli 15 e 16 - possono essere concessi sugli importi eccedenti i contributi medesimi, altresì, i contributi previsti all' articolo 27 sui mutui eventualmente contratti o da contrarre ai fini predetti.
Qualora i soggetti interessati alle opere di riparazione previste al Capo II, articolo 16, non rientrino in alcune delle categorie considerate dallo stesso articolo, agli stessi possono essere concessi i contributi di cui al comma precedente previa approvazione dei progetti esecutivi secondo quanto stabilito ai primi due commi dell' articolo 17.
L' ammissibilità ai contributi nel pagamento degli interessi, di cui all' articolo 27, è, infine, consentita anche per l' esecuzione delle opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, purché gli interessati occupassero effettivamente e stabilmente prima della data predetta un alloggio andato irrimediabilmente danneggiato o distrutto per effetto del sisma.
In tal caso l' accertamento delle opere da realizzare per il completamento verrà effettuato da un tecnico incaricato dal Comune sulla base del progetto approvato dal Sindaco e la valutazione delle stesse verrà effettuata tenendo conto di costi unitari a tal fine indicati dall' Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 35/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, secondo comma, L. R. 35/1979
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 1, L. R. 50/1990
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
Art. 28 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 27, primo comma, L. R. 25/1978
2Articolo abrogato da art. 16, primo comma, L. R. 70/1978
Art. 29

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 28, primo comma, L. R. 25/1978
Art. 30
In alternativa ai contributi nel pagamento degli interessi sui mutui eventualmente contratti o da contrarre, ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere - a richiesta degli interessati - contributi ventennali annui costanti nella misura dell' 8% della spesa ammissibile entro i limiti indicati dallo stesso articolo 27, primo comma, lettere a) e b).
L' ammontare della spesa ammissibile, ai fini suindicati non può essere, comunque, inferiore a lire 4 milioni.
Per la concessione del beneficio, gli interessati dovranno presentare all' Amministrazione regionale la documentazione prevista al predetto articolo 27 quinto comma, della presente legge.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 29, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, primo comma, L. R. 25/1978
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 3, L. R. 24/2005
Art. 31
 
Ai fini dell' ammissione degli interessati ai contributi in conto interessi, di cui all' articolo 27, primo comma, lettera b), i progetti delle opere da realizzare da parte dei singoli beneficiari devono essere redatti con le modalità indicate al Capo II, articolo 5, della presente legge ed approvati in linea tecnica ed economica dal Sindaco su parere del gruppo tecnico, di cui al Capo II, articolo 7, primo comma, lettera a), sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17.
Anche in pendenza dell' approvazione del progetto e con effetto dall' entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa degli eventi sismici equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi.
L' inizio dei lavori di riparazione comporta per l' interessato l' implicita assunzione in proprio della maggiore spesa, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, rispetto a quella ritenuta ammissibile a contributo in sede di approvazione del progetto.
I lavori di riparazione iniziati anteriormente all' entrata in vigore del DPGR 8 marzo 1979, n. 055/Sgs non sono soggetti all' applicazione degli indici parametrici di cui all' articolo 4 della citata legge regionale n. 35 del 1979. I contributi sono concessi in via di sanatoria con riguardo all' indice dei costi vigente alla data di inizio dei lavori.
Note:
1Parole implicitamente sostituite al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984
2Aggiunti dopo il primo comma 3 commi da art. 6, primo comma, L. R. 55/1986
3Derogata la disciplina del quarto comma da art. 52, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 32
 
Al fine di razionalizzare e di rendere meno onerosa, attraverso la redazione di progetti unitari, l' esecuzione delle opere di riparazione degli edifici danneggiati, i Sindaci dei Comuni interessati sono autorizzati a stipulare - con riguardo ad ambiti edilizi predeterminati - apposite convenzioni con le imprese, consorzi di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.
Alla progettazione, direzione, assistenza e contabilità dei lavori, nonché all' accertamento della regolare esecuzione degli stessi, provvede il Comune mediante personale dipendente ovvero attraverso il conferimento di incarichi a tecnici iscritti agli albi professionali.
I progetti relativi alle opere suindicate sono redatti con le modalità indicate al Capo II, articolo 5 della presente legge e sono approvati dal Sindaco.
I contributi spettanti per le opere di riparazione degli edifici compresi nelle convenzioni, di cui al primo comma del presente articolo ed al successivo articolo 34, hanno titolo ad essere concessi in via prioritaria.
Per le medesime finalità di cui al primo comma del presente articolo, qualora i Sindaci dei Comuni interessati non pervengano per qualsiasi ragione alla stipulazione delle convenzioni suindicate, nonostante sussistano i presupposti del caso, alla stipulazione relativa provvede, previo parere della Commissione consiliare speciale, la Segreteria Generale straordinaria, istituita con legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, la quale provvede altresì agli adempimenti di cui al secondo e terzo comma.
Note:
1Terzo comma sostituito da art. 30, primo comma, L. R. 25/1978
2Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 31, primo comma, L. R. 25/1978
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 53/1984
Art. 32 bis
 
Le spese relative alle prestazioni ed agli adempimenti previsti dal secondo comma dell' articolo 32 della presente legge sono a carico dell' Amministrazione regionale, la quale a tal fine e con carattere di priorità dispone aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 32, primo comma, L. R. 25/1978