LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO II
 Recupero statico e funzionale del patrimonio abitativo
danneggiato dagli eventi tellurici
Art. 4
 
Ai fini dell' attuazione di quanto previsto al Capo I, il Presidente della Giunta regionale, sentite le Comunità montane interessate e la Comunità collinare e, secondo le forme più opportune, i Comuni non compresi in alcuna Comunità, provvede con propri decreti, previa deliberazione della Giunta medesima e sentita altresì la Commissione consiliare speciale, alle delimitazioni delle zone entro le quali trovano graduale applicazione le procedure del presente Capo II.
Il parere sopra previsto deve essere reso da parte delle Comunità predette entro 15 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, si provvede per la determinazione dei criteri generali da seguire negli interventi ed, in particolare, per la determinazione dei criteri relativi:
a) al raggruppamento - agli effetti di quanto previsto al successivo articolo 7, terzo comma, della presente legge - di due o più Comuni compresi nelle zone delimitate ed all' assegnazione dei gruppi tecnici, di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), avuto riguardo all' effettivo fabbisogno abitativo ed alle esigenze di pronto intervento nelle zone più colpite dal sisma;
b) all' ordine di priorità da seguire nella programmazione degli interventi;
c) ai livelli di ricettività abitativa e di funzionalità da conseguire attraverso gli interventi predetti;
d) ai parametri di convenienza tecnica ed economica ed alle altre indicazioni da seguire nella redazione dei progetti, di cui al successivo articolo 5;
e) alle modalità per disciplinare l' uso degli edifici o parti di edifici non occupati dal proprietario;
f) alle modalità per disciplinare l' uso dei vani eccedenti il fabbisogno degli occupanti l' edificio da riattare;
g) allo schema delle convenzioni da stipulare con i propietari interessati per l' utilizzo degli edifici o parti di edifici non occupati dagli stessi ovvero dei vani eccedenti il fabbisogno indicato;
h) alle modalità per destinare a servizi pubblici ovvero per l' uso da parte dei cittadini danneggiati dal terremoto degli edifici o parti degli edifici riattati e resisi disponibili;
i) al disciplinare tipo da stipulare fra i Comuni o gruppi di Comuni e gli esperti di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b);
l) all' organizzazione degli adempimenti affidati dalla presente legge ai Comuni o gruppi di Comuni, ed alla formulazione dei relativi organigrammi tecnici ed amministrativi;
m) al recupero del minimo livello di ricettività abitativa mediante ricostruzione parziale o totale delle parti di edifici distrutte o demolite a causa del sisma.

Le delimitazioni delle zone di cui al primo comma del presente articolo tengono conto della gravità del danno arrecato dagli eventi tellurici del 1976; delle esigenze abitative conseguenti; della salvaguardia dei valori ambientali e culturali nonché delle eventuali risultanze geologiche e geosismiche.
Nell' ambito territoriale dei singoli Comuni compresi nelle zone di cui al primo comma, i criteri specifici delle priorità e le direttive per l' attuazione degli interventi sono determinati con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali interessati, tenendo conto, oltre che dei criteri generali suindicati, anche delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ovvero anche adottati od, eventualmente, da adottare entro un termine all' uopo prefissato, non superiore a tre mesi, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, nonché dei risultati delle eventuali indagini geologiche esperite a livello locale.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa sentita la commissione consiliare speciale, verranno definite le priorità ed i criteri in base ai quali verranno assunte le decisioni amministrative di competenza della Giunta stessa previste dalla presente legge, al fine di assicurare che la presenza dei gruppi interdisciplinari e le aperture di credito di cui ai successivi articoli vengano determinati in modo corrispondente all' effettivo fabbisogno abitativo e alle esigenze di un pronto intervento nelle zone più colpite dal sisma.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, primo comma, L. R. 29/1973
2Parole aggiunte al terzo comma da art. 1, primo comma, L. R. 25/1978
3Integrata la disciplina del terzo comma da art. 41, primo comma, L. R. 25/1978
4Integrata la disciplina del terzo comma da art. 8, primo comma, L. R. 35/1979
5Parole implicitamente soppresse al terzo comma da art. 1, primo comma, L. R. 53/1984
6Integrata la disciplina del terzo comma da art. 2, primo comma, L. R. 53/1984
7Derogata la disciplina del terzo comma da art. 116, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 5
 
Ai fini di cui al presente Capo II, il progetto per la riparazione degli edifici deve contenere separatamente l' indicazione:
a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, nonché di difesa dagli agenti atmosferici;
b) delle opere di completamento e degli impianti;
c) delle eventuali ulteriori opere indispensabili per conseguire livelli di ricettività abitativa e di funzionalità adeguati ai criteri generali, di cui all' articolo 4, terzo comma, lettera c).

Nelle opere di cui alla lettera a) del precedente comma sono compresi gli interventi provvisori strettamente necessari al puntellamento delle strutture ed alla difesa degli edifici dagli agenti atmosferici, ancorché effettuati prima dell' entrata in vigore della presente legge.
L' accertamento della regolare esecuzione dei lavori viene, altresì, effettuato distintamente per le opere considerate al precedente comma.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, secondo comma, L. R. 35/1979
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 7, primo comma, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 6, primo comma, L. R. 2/1982
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, L. R. 53/1984
6Integrata la disciplina del primo comma da art. 12, L. R. 53/1984
7Integrata la disciplina del comma 1 da art. 104, comma 6 quater, L. R. 50/1990 nel testo modificato da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000
8Integrata la disciplina della lettera a) del primo comma da art. 4, comma 76, L. R. 14/2012
Art. 6
 
Qualora alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di delimitazione indicato nell' articolo 4, primo comma, i lavori di riparazione non siano ancora stati iniziati ovvero siano tutt' ora in corso, i proprietari interessati o chi li rappresenta o ne cura gli interessi, per essere ammessi agli interventi e benefici di cui al presente Capo, possono inoltrare domanda, entro 60 giorni dalla data predetta, al Comune ove è situato l' immobile, che ne trasmette copia all' Amministrazione regionale.
La domanda deve contenere, in alternativa:
a) la richiesta di intervento pubblico per la progettazione e per l' esecuzione diretta delle opere di riparazione di cui all' articolo 5, lettera a), nonché per la progettazione delle opere di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo, con contestuale rinuncia ai benefici di cui al Capo III della presente legge - salvo per quanto disposto all' art. 28, primo e secondo comma - e, comunque, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) l' impegno a presentare, al fine di ottenere le provvidenze di cui al successivo articolo 16, entro il 31 dicembre 1978, il progetto esecutivo delle opere di riparazione redatto ai sensi del precedente articolo 5 unitamente alla designazione del direttore dei lavori.

Qualora i soggetti interessati intendano operare per il tramite di società cooperative e loro consorzi, appositamente costituiti, in luogo dell' impegno di cui alla lettera b), del precedente comma, gli stessi sono tenuti a presentare, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al primo comma del presente articolo, una dichiarazione attestante la società cooperativa di appartenenza ed il proprio intendimento di affidare alla medesima l' incarico dell' esecuzione delle opere di riatto.
In tal caso l' impegnativa relativa agli adempimenti previsti alla lettera b) del precedente secondo comma verrà inoltrata dalla cooperativa interessata entro 20 giorni dalla data predetta.
Nell' ipotesi, infine che l' interessato abbia già riscosso la quota di contributo, di cui all' articolo 4, terz' ultimo comma, punto 1) della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, nella domanda per ottenere gli interventi di cui al presente articolo deve essere precisata altresì l' entità dell' acconto riscosso e delle spese eventualmente già sostenute per le riparazioni.
In tale caso, l' eventuale accoglimento della domanda è subordinata al versamento presso la Tesoreria regionale dell' ammontare dell' acconto riscosso ovvero della differenza fra tale ammontare e quello delle spese sostenute, previo accertamento da parte del Comune della congruità delle stesse.
Nel caso che l' acconto riscosso sia inferiore al contributo spettante in relazione ai lavori eseguiti, si procederà al saldo del contributo suddetto sulla base dell' accertamento di cui al comma precedente.
Nell' ipotesi che la quota di contributo, di cui al precedente quinto comma, non sia stata riscossa, all' interessato spetta, comunque, il contributo relativo sulle spese eventualmente già sostenute.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata, su richiesta degli interessati, a sostenere le spese di cui al precedente secondo comma, punto b) e terzo comma, affidando l' incarico della progettazione ai gruppi di cui al punto b) del primo comma dell' articolo 7 e alle Società di cui al primo comma dell' articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
Note:
1Parole sostituite al secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 25/1978
2Aggiunto dopo il settimo comma un comma da art. 4, primo comma, L. R. 25/1978
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 34, primo comma, L. R. 25/1978
4Integrata la disciplina del terzo comma da art. 34, secondo comma, L. R. 25/1978
5Integrata la disciplina del quarto comma da art. 34, terzo comma, L. R. 25/1978
6Integrata la disciplina del primo comma da art. 39, primo comma, L. R. 25/1978
7Integrata la disciplina del terzo comma da art. 40, primo comma, L. R. 25/1978
8Aggiunto dopo l'ottavo comma un comma da art. 13, primo comma, L. R. 70/1978
9Integrata la disciplina del secondo comma da art. 9, primo comma, L. R. 35/1979
10Integrata la disciplina del secondo comma da art. 10, primo comma, L. R. 35/1979
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, primo comma, L. R. 35/1979
12Derogata la disciplina del secondo comma da art. 13, secondo comma, L. R. 70/1978 nel testo modificato da art. 60, L. R. 35/1979
13Integrata la disciplina del secondo comma da art. 7, L. R. 2/1982
14Integrata la disciplina del secondo comma da art. 53, L. R. 53/1984
15Integrata la disciplina del secondo comma da art. 28, L. R. 55/1986
16Integrata la disciplina del settimo comma da art. 6, comma 1, L. R. 64/1991
17Integrata la disciplina del secondo comma da art. 24, comma 5, L. R. 37/1993
18Derogata la disciplina del sesto comma da art. 115, comma 2, L. R. 37/1993
19Integrata la disciplina del secondo comma da art. 137, comma 29, L. R. 13/1998
20Integrata la disciplina del secondo comma da art. 8, comma 2, L. R. 24/2005
Art. 7
Nell' ipotesi di cui agli articoli 6, lettera a) e 8 della presente legge, le prestazioni tecniche relative alle opere ivi previste sono svolte dai seguenti organismi:
a) un gruppo interdisciplinare centrale con compiti di programmazione e coordinamento generali;
b) gruppi tecnici per la progettazione, direzione, assistenza e contabilità dei lavori e per l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi.

Il gruppo di cui alla lettera a) del precedente comma ha sede presso la Segreteria generale straordinaria, istituita con legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.
I tecnici necessari ai gruppi, di cui alla lettera b) del primo comma sono reperiti dalla Regione ed assegnati ai Comuni o gruppi di Comuni, compresi nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4, primo comma, d' intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, o con la maggioranza degli stessi.
Con ciascun esperto verrà stipulato da parte dei Sindaci - in conformità al disciplinare tipo di cui allo stesso articolo 4 - apposito disciplinare, contenente le indicazioni per lo svolgimento dell' incarico e le modalità per la corresponsione delle relative spettanze professionali.
Nel caso di gruppi di Comuni, i disciplinari di cui al comma precedente verranno stipulati dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 87, primo comma, L. R. 63/1977
2Parole aggiunte al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 25/1978
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 46, primo comma, L. R. 25/1978
4Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, L. R. 35/1979
5Integrata la disciplina del primo comma da art. 15, primo comma, L. R. 35/1979
6Primo comma interpretato da art. 5, primo comma, L. R. 63/1983
7Integrata la disciplina del presente articolo dall' articolo 1 della L.R. 53/84, che ha disposto la soppressione dei Gruppi con attribuzione delle relative funzioni all' Ufficio Tecnico della Segreteria Generale Straordinaria.
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 106, comma 1, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina del primo comma da art. 107, comma 1, L. R. 50/1990
10Integrata la disciplina del primo comma da art. 121, L. R. 50/1990
11Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 41/1992
Art. 8
Al fine di recuperare e valorizzare, attraverso la corretta esecuzione delle opere di riparazione e di restauro, i principali valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l' architettura locale, il Servizio regionale dei beni ambientali e culturali è autorizzato, anche su segnalazione dei Comuni interessati, a compilare, mediante schedatura e catalogazione, elenchi documentati degli edifici anche non ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici e rappresentativi dei valori suindicati, ubicati sia all' interno che all' esterno delle zone di cui all' articolo 4, primo comma, della presente legge.
Alla compilazione degli elenchi può provvedersi anche mediante incarichi conferiti ad esperti liberi professionisti.
Gli elenchi vengono approvati, d' intesa con i Comuni interessati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Le norme previste nei commi precedenti e nel successivo articolo 10 si applicano anche per gli ambiti edilizi, individuati ai sensi dell' articolo 11, i quali siano rappresentativi dei valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l' architettura locale.
L' esecuzione delle opere di riparazione e di restauro degli edifici considerati al presente articolo è subordinata alla stipulazione da parte dei proprietari interessati di una convenzione per la conservazione del loro stato e la destinazione a tutela dei valori suindicati, nonché per l' utilizzo dei vani eccedenti il fabbisogno dei proprietari.
La convenzione suindicata è trascritta nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese degli interessati.
Per gli edifici in comproprietà o in condominio, l' esecuzione delle opere di riparazione e di restauro è subordinata alla stipula della convenzione di cui ai commi precedenti sottoscritta da tanti partecipanti alla comunione o al condominio, che rappresentino, in base all' imponibile catastale, almeno i due terzi del valore dell' immobile catalogato.
In tali casi, la stipula della convenzione predetta dovrà comunque essere preceduta dalla deliberazione assunta, ai sensi degli articoli 1108 e rispettivamente 1136 del codice civile, dai partecipanti alla comunione o al condominio.
L' esecuzione dei lavori relativi avrà luogo con riferimento all' intero edificio, fatta eccezione per le eventuali parti in proprietà esclusiva dei soli condomini che non abbiano sottoscritto la convenzione.
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 6, primo comma, L. R. 25/1978
2Parole aggiunte al primo comma da art. 7, primo comma, L. R. 25/1978
3Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 8, primo comma, L. R. 25/1978
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, primo comma, L. R. 57/1981
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 63/1983
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 53/1984
7Aggiunti dopo il quinto comma 4 commi da art. 1, primo comma, L. R. 55/1986
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 55/1986
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 55/1986
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 26/1988
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 122, comma 1, L. R. 50/1990
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 42/1995
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, L. R. 40/1996
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 40/1996
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 4, L. R. 13/1998
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 5, L. R. 13/1998
17Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 84, L. R. 17/2008
18Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 80, L. R. 11/2011
19Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 71, L. R. 18/2011
20Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 30, L. R. 34/2015
21Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 2, L. R. 44/2017
22Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 16, L. R. 14/2018
Art. 9
 
Avuto riguardo agli edifici compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 8, qualora i proprietari interessati non addivengano alla stipulazione della convenzione prevista dallo stesso articolo 8 entro un congruo termine dall' apposito invito del Comune, il Sindaco può ingiungere agli stessi di eseguire i lavori di riparazione o restauro entro il termine a tal fine stabilito.
Decorso tale termine senza che i proprietari inadempienti richiedano il rilascio della concessione ad edificare oppure senza che inizino i lavori nei tempi previsti, il Comune procede - previo nulla osta della Giunta regionale in ordine alla utilizzazione del bene per fini di pubblica utilità, nonché sull' entità dei lavori necessari per destinarlo all' uso previsto - all' espropriazione dell' immobile.
Concesso il nulla osta regionale ed espletate le formalità, di cui all' articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il Presidente della Giunta regionale dichiara l' intervento di pubblica utilità e la indifferibilità e l' urgenza delle opere previste.
A promuovere l' espropriazione degli immobili considerati dal presente articolo sono legittimati, con le modalità ivi previste, decorso il termine di cui al precedente secondo comma, altresì, le Province, i Consorzi di Comuni e le Comunità montane, nonché la Regione.
Gli immobili così acquisiti entrano a far parte del patrimonio indisponibile degli enti esproprianti per essere destinati all' uso o servizio pubblico previsto.
Qualora si tratti di abitazioni, a promuovere l' espropriazione sono legittimati gli Istituti Autonomi Case Popolari e le stesse entrano a far parte del patrimonio indisponibile degli enti predetti per essere assegnate in locazione semplice con precedenza ai sinistrati, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 25/1978
Art. 9 bis
 
Qualora nell' ipotesi prevista all' articolo 9, primo comma, non si pervenga per qualsiasi causa all' espropriazione dell' immobile, il proprietario interessato può richiedere di beneficiare, per l' esecuzione delle opere di riparazione e restauro, delle provvidenze del Capo III della presente legge.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 10, primo comma, L. R. 25/1978
Art. 9 ter
I Comuni e gli Enti indicati nel quarto comma dell' articolo 9 possono procedere all' acquisizione degli edifici compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 8 per destinarli ad uso della comunità, anche quando non si verifichino le circostanze indicate nei primi due commi dell' articolo 9 predetto.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 11, primo comma, L. R. 25/1978
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 43, L. R. 13/2002
Art. 10
 
I progetti delle opere di riparazione e di restauro degli edifici compresi negli elenchi, di cui al precedente articolo 8, sono redatti con le modalità fissate all' articolo 5 e possono prevedere anche gli interventi di restauro eventualmente necessari per restituire agli edifici le originarie caratteristiche architettoniche ed ambientali.
A tal fine, i gruppi previsti all' articolo 7, lettera b), sono integrati con un esperto designato dall' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali.
Qualora i progetti delle opere di cui al primo comma abbiano riguardo ad edifici da restaurare ubicati all' esterno delle zone delimitate, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della presente legge, alla redazione dei progetti suindicati provvede il gruppo di cui all' articolo 7, lettera a).
Note:
1Parole soppresse al terzo comma da art. 12, primo comma, L. R. 57/1981
2Articolo interpretato da art. 5, primo comma, L. R. 63/1983
3Secondo comma abrogato implicitamente da art. 1, primo comma, L. R. 53/1984
4Parole implicitamente sostituite al terzo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984
Art. 11
Qualora ricorrano ragioni tecniche od urbanistiche o di minor costo o, comunque, motivi di pubblico interesse, i Comuni hanno facoltà di procedere con deliberazione del Consiglio comunale all' individuazione degli ambiti edilizi d' intervento unitario pubblico per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati e da riparare.
Per l' esecuzione degli interventi, il Comune può sostituirsi, mediante l' occupazione temporanea degli immobili, ai proprietari interessati, i quali abbiano omesso di aderire entro 30 giorni all' invito all' uopo ad essi rivolto dal Sindaco.
Per l' occupazione temporanea non è dovuto alcun indennizzo.
Note:
1Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 12, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, L. R. 2/1982
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, secondo comma, L. R. 63/1983
4Integrata la disciplina del secondo comma da art. 6, terzo comma, L. R. 63/1983
5Articolo interpretato da art. 1, L. R. 44/1990
6Quarto comma abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 44/1990
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 123, comma 1, L. R. 50/1990
8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 123, comma 2, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, L. R. 9/1994
Art. 12
 
Per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dal sisma ed appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, anche se in godimento a terzi, i progetti delle opere di riparazione possono essere redatti dall' Amministrazione regionale, dall' Azienda delle foreste della Regione o dal gruppo di cui al precedente articolo 7, lettera a).
I progetti, che vanno redatti con le modalità di cui all' articolo 5, possono comprendere, al punto b) del medesimo articolo, anche opere di adeguamento, miglioramento ed ampliamento ritenute necessarie per migliorare la funzionalità degli edifici.
Alla esecuzione delle opere provvedono l' Amministrazione regionale o la citata Azienda, secondo le rispettive competenze.
Limitatamente al compendio patrimoniale regionale di Fontanabona, all' esecuzione delle opere di riparazione provvede la Segreteria generale straordinaria che, a tal fine, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all' articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, oppure a ricorrere all' istituto della concessione. La medesima Segreteria generale straordinaria è altresì autorizzata ad effettuare i lavori necessari per adeguare gli edifici compresi nel predetto compendio alle vigenti norme di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche.
Nell' ipotesi di cui al comma precedente saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 25/1978
2Aggiunti dopo il terzo comma 3 commi da art. 1, primo comma, L. R. 18/1984
3Parole implicitamente sostituite al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984
4Parole aggiunte al quarto comma da art. 1, comma 1, L. R. 37/1993
5Sesto comma abrogato da art. 137, comma 11, L. R. 13/1998
Art. 12 bis
Nell' ambito delle zone delimitate ai sensi del primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, gli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dai sismi ed appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni sono a totale carico dell' Amministrazione regionale e vanno compresi fra quelli previsti dall' articolo 20, secondo comma, lettera a), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il finanziamento di cui al comma precedente può essere concesso, in via di sanatoria, anche per gli interventi già parzialmente finanziati ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, primo comma, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 26/1988
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 50/1990
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 48/1991
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 6, L. R. 48/1991
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 37/1993
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 40/1996
8Articolo interpretato da art. 6, comma 1, L. R. 40/1996
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 12, L. R. 13/1998
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 1, L. R. 9/1999
Art. 13
 
All' esecuzione delle opere, di cui agli articoli 6, secondo comma, lettera a), 10 e 11 della presente legge, provvedono i Comuni ed il relativo affidamento può avvenire anche mediante trattativa privata, privilegiando possibilmente le cooperative edilizie di produzione e lavoro e i consorzi di imprese artigiane.
Per l' esecuzione delle opere di cui agli articoli 8 e 10 trova applicazione l' articolo 11 secondo e terzo comma.
Per le opere provvisorie di puntellamento e di difesa degli agenti atmosferici, di cui al penultimo comma dell' articolo 5 della presente legge, si provvede mediante lettera di affidamento e relativo elenco dei prezzi, che sostituiscono il relativo progetto. Rientrano in tali opere, anche in sanatoria, i lavori strettamente necessari al ripristino di edifici attigui ad immobili demoliti a cura del Comune e che abbiano riportato danni ovvero siano rimasti esposti agli agenti atmosferici in conseguenza di detta demolizione, sempreché non sussistano responsabilità da parte della ditta appaltatrice dei relativi lavori
Quando trattasi di edifici di edilizia residenziale pubblica, alla progettazione ed esecuzione delle opere - comprese quelle relative agli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita - provvedono i competenti Istituti Autonomi per le Case Popolari, ai quali potrà, altresì, essere affidata l' esecuzione delle opere di cui al primo comma del presente articolo.
Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari avranno altresì facoltà di intervenire secondo il disposto di cui al comma precedente, su concorde volontà della maggioranza degli assegnatari interessati, negli edifici di edilizia residenziale pubblica ove vi siano anche alloggi ceduti in proprietà od assegnati a riscatto o con patto di futura vendita.
Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari potranno intervenire, attraverso l' acquisizione di edifici danneggiati da riattare, sia all' interno che all' esterno delle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della presente legge - anche mediante l' utilizzo delle sovvenzioni straordinarie che agli stessi verranno destinate dalla speciale legge nazionale, di cui al primo comma dell' articolo 1 - al fine di venire incontro alle esigenze delle categorie dei meno abbienti.
L' assegnazione avrà luogo con precedenza a favore di coloro che già abitavano gli edifici acquisiti.
Note:
1Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 14, primo comma, L. R. 25/1978
2Terzo comma sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 25/1978
3Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 16, primo comma, L. R. 25/1978
4Sostituito il quarto comma con 2 commi da art. 17, primo comma, L. R. 25/1978
5Parole aggiunte al terzo comma da art. 17, primo comma, L. R. 35/1979
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 44, L. R. 11/2011
Art. 14
Le spese per l' acquisizione degli immobili, di cui ai precedenti articoli 9 e 9 ter, ivi comprese quelle per l' eventuale cessione volontaria degli immobili stessi, ai sensi dell' articolo 12, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle per i lavori di riparazione o restauro e per i lavori necessari per destinare il bene all' uso pubblico previsto, sono a carico dell' Amministrazione regionale.
Sono, pure, a carico dell' Amministrazione regionale le spese per quanto previsto al precedente articolo 13.
Ai fini suindicati, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, dei Presidenti delle Province, delle Comunità montane e dei Consorzi dei Comuni interessati, nonché nelle ipotesi di cui all' articolo 13, quarto e sesto comma, dei Presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 18, primo comma, L. R. 25/1978
2Secondo comma interpretato da art. 10, primo comma, L. R. 2/1982
3Terzo comma sostituito da art. 11, primo comma, L. R. 2/1982
4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 43, L. R. 13/2002
Art. 15
Nell' ipotesi prevista dall' articolo 6, secondo comma, lettera a), viene concesso un contributo in conto capitale sul costo - desunto dal progetto esecutivo ivi previsto - delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, nelle seguenti misure e a favore dei seguenti soggetti:
a) l' 80% - limitatamente all' alloggio o alla parte di alloggio contenuta entro il livello massimo di ricettività abitativa, definito ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera c), della presente legge - ai proprietari ovvero assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita, purché occupanti prima del 6 maggio 1976 l' edificio o parte dell' edificio da riattare e residenti, altresì, prima di tale data, nel Comune ove sorge l' immobile e, nei limiti sopra indicati, per l' alloggio da essi occupato abitualmente, ai proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, purché non siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio;
b) il 60% ai proprietari che abbiano stipulato con il Comune interessato una convenzione per l' utilizzo dell' edificio o parte dell' edificio dagli stessi non occupato ovvero per l' utilizzo dei vani eccedenti il loro fabbisogno, nonché ai proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, per l' alloggio o parte di esso abitualmente occupato, contenuto entro il livello massimo di ricettività abitativa, anche qualora siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio.

I titolari dei diritti reali di godimento hanno titolo a richiedere i contributi, nelle misure di cui sopra ed alle medesime condizioni, secondo i loro requisiti, in alternativa ai proprietari. Qualora la richiesta venga effettuata dal proprietario, non si fa luogo alla eventuale convenzione sopra prevista, limitatamente alla parte di alloggio compresa entro il livello massimo di ricettività abitativa destinato al titolare del diritto reale di godimento ed al suo nucleo familiare, nel caso in cui lo stesso occupasse l' alloggio al 6 maggio 1976.
Nel caso di comproprietà si ha riguardo ai requisiti posseduti da quello dei comproprietari, ed al suo nucleo familiare, che ha presentato la richiesta; si ha invece riguardo ai requisiti del comproprietario non richiedente qualora questi abbia titolo ad un maggior contributo in conto capitale.
Nel caso di decesso del comproprietario richiedente, può subentrare nominalmente ad esso con i propri requisiti, in alternativa agli eredi di cui al comma successivo, uno dei comproprietari già compresi nella domanda principale prodotta dal " de cuius".
Nel caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione, potrà essere ripetuta la domanda intesa ad ottenere i contributi che sarebbero spettati al << de cuius >> da parte di uno degli eredi, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei coeredi, per gli eventi già verificatisi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 35 del 4 luglio 1979 e, per gli eventi futuri, entro 60 giorni dal loro verificarsi.
Qualora la riparazione attenga ad edifici di cui agli articoli 12 e 13, quarto comma - eccezion fatta per la riparazione degli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita - il contributo in conto capitale viene concesso nella misura intera del costo delle opere.
Note:
1Articolo sostituito da art. 19, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, primo comma, L. R. 70/1978
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 8, terzo comma, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 35/1979
5Articolo sostituito da art. 18, primo comma, L. R. 35/1979
6Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 12, primo comma, L. R. 2/1982
7Integrata la disciplina del quarto comma da art. 56, primo comma, L. R. 2/1982
8Articolo interpretato da art. 4, primo comma, L. R. 53/1984
9Parole aggiunte al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 53/1984
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 53/1984
11Integrata la disciplina del primo comma da art. 39, L. R. 55/1986
12Integrata la disciplina del quinto comma da art. 74, primo comma, L. R. 55/1986
13Integrata la disciplina del quinto comma da art. 28, L. R. 26/1988
14Integrata la disciplina del primo comma da art. 7, comma 2, L. R. 44/1990
15Terzo comma interpretato da art. 4, comma 1, L. R. 50/1990
16Integrata la disciplina del quinto comma da art. 33, L. R. 50/1990
17Integrata la disciplina del primo comma da art. 124, comma 1, L. R. 50/1990
18Integrata la disciplina del primo comma da art. 125, comma 1, L. R. 50/1990
19Integrata la disciplina del primo comma da art. 126, comma 1, L. R. 50/1990
20Integrata la disciplina del primo comma da art. 128, comma 1, L. R. 50/1990
21Integrata la disciplina del primo comma da art. 130, comma 1, L. R. 50/1990
22Integrata la disciplina del primo comma da art. 131, comma 1, L. R. 50/1990
23Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 48/1991
24Integrata la disciplina del primo comma da art. 57, comma 1, L. R. 48/1991
25Integrata la disciplina del quinto comma da art. 61, comma 1, L. R. 48/1991
26Integrata la disciplina del quinto comma da art. 76, comma 1, L. R. 48/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 25, comma 4, L. R. 37/1993
27Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 64/1991
28Integrata la disciplina del quinto comma da art. 24, L. R. 37/1993
29Integrata la disciplina del quinto comma da art. 25, comma 1, L. R. 37/1993
30Integrata la disciplina del primo comma da art. 116, comma 1, L. R. 37/1993
31Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, L. R. 9/1994
32Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996
33Integrata la disciplina del quinto comma da art. 14, comma 30, L. R. 13/2000
34Integrata la disciplina del quinto comma da art. 14, comma 31, L. R. 13/2000
Art. 16
Nell' ipotesi prevista all' articolo 6, secondo comma, lettera b), viene concesso a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 15 e nelle medesime misure un contributo in conto capitale sul costo delle opere di riparazione, comprensivo delle spese di progettazione e direzione dei lavori.
A favore dei soggetti che si associano, ai sensi dell' art. 6, terzo comma, il contributo di cui al precedente comma è elevato del 5%.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 35/1979
3Integrata la disciplina del secondo comma da art. 19, primo comma, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 1, L. R. 50/1990
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 128, comma 1, L. R. 50/1990
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 48/1991
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 116, comma 1, L. R. 37/1993
8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, L. R. 9/1994
Art. 17
Ai fini dell' ammissione ai contributi previsti agli articoli 15 e 16 della presente legge, i progetti esecutivi, elaborati nell' osservanza dei criteri, di cui all' articolo 4, e delle modalità fissate all' articolo 5, sono approvati - fatte salve le attribuzioni della competente Commissione edilizia comunale - in linea tecnica ed economica dal Sindaco.
1 bis. Le Commissioni consultive costituite in seno ai Consigli comunali prima dell'entrata in vigore della legge regionale 23 giugno 2010, n. 11 (Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative), sono soppresse. Ogni riferimento alle Commissioni medesime contenuto nelle leggi regionali di intervento nelle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976 è parimenti soppresso.
Agli stessi fini, per gli edifici di edilizia residenziale pubblica, i progetti esecutivi sono approvati dai competenti Consigli di amministrazione degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, su conforme parere delle Commissioni previste dall' articolo 21 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.
L' approvazione del progetto, ai sensi del presente articolo, equivale, altresì, ai fini dell' ammissione ai contributi di cui agli articoli 15 e 16, ad autorizzazione all' esecuzione delle opere di riparazione.
Anche in pendenza dell' approvazione di cui al precedente comma e con effetto dall' entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa del sisma equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dalla predetta legge.
L' inizio dei lavori di riparazione ai sensi del precedente comma comporta per l' interessato l' implicita assunzione in proprio della maggiore spesa, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, rispetto a quella che risulterà ammissibile a contributo in sede di approvazione del progetto.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 20, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, L. R. 2/1982
3Aggiunti dopo il quarto comma 2 commi da art. 13, primo comma, L. R. 2/1982
4Parole implicitamente sostituite al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984
5Sesto comma interpretato da art. 7, primo comma, L. R. 53/1984
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, L. R. 55/1986
7Derogata la disciplina del sesto comma da art. 52, comma 1, L. R. 48/1991
8Parole soppresse al primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
9Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
10Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 21, L. R. 12/2010
Art. 17 bis
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, verranno determinati i criteri per lo aggiornamento dei contributi in relazione all' andamento dei costi nel settore edile.
Ai fini della determinazione dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge si applicano i criteri in vigore alla data del decreto di concessione dei contributi stessi.
Ai fini della determinazione dei contributi di cui allo articolo 27 della presente legge si applicano i criteri in vigore alla data dell' approvazione prevista dall' articolo 31.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 21, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 26/1988
Art. 18
La concessione dei contributi in conto capitale previsti agli articoli 15 e 16 è subordinata all' entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge.
Alla concessione dei contributi provvede il Sindaco e l' erogazione degli stessi avviene di norma:
1) nella misura del 50% dell' importo del contributo concesso, dopo l' accertamento dell' avvenuto inizio dei lavori;
2) nella misura dell' ulteriore 40% dopo l' accertamento della conformità dei lavori al progetto approvato e dell' avvenuta esecuzione di almeno il 50% dei lavori previsti in progetto;
3) nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi, da parte dei gruppi di cui all' articolo 7, lettera b) della presente legge o in mancanza da tecnici appositamente incaricati dal Sindaco.

Note:
1Terzo comma sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 70/1978
2Parole implicitamente sostituite al terzo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984
3Integrata la disciplina del terzo comma da art. 8, L. R. 53/1984
4Parole sostituite al secondo comma da art. 9, primo comma, L. R. 53/1984
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
6Parole sostituite al secondo comma da art. 4, comma 1, L. R. 26/1988
7Parole sostituite al secondo comma da art. 1, comma 1, L. R. 24/1989
8Parole sostituite al secondo comma da art. 5, comma 1, L. R. 50/1990
9Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 4, L. R. 48/1991
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 41/1992
11Secondo comma abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 37/1993