LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 4
 
Ai fini dell' attuazione di quanto previsto al Capo I, il Presidente della Giunta regionale, sentite le Comunità montane interessate e la Comunità collinare e, secondo le forme più opportune, i Comuni non compresi in alcuna Comunità, provvede con propri decreti, previa deliberazione della Giunta medesima e sentita altresì la Commissione consiliare speciale, alle delimitazioni delle zone entro le quali trovano graduale applicazione le procedure del presente Capo II.
Il parere sopra previsto deve essere reso da parte delle Comunità predette entro 15 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, si provvede per la determinazione dei criteri generali da seguire negli interventi ed, in particolare, per la determinazione dei criteri relativi:
a) al raggruppamento - agli effetti di quanto previsto al successivo articolo 7, terzo comma, della presente legge - di due o più Comuni compresi nelle zone delimitate ed all' assegnazione dei gruppi tecnici, di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), avuto riguardo all' effettivo fabbisogno abitativo ed alle esigenze di pronto intervento nelle zone più colpite dal sisma;
b) all' ordine di priorità da seguire nella programmazione degli interventi;
c) ai livelli di ricettività abitativa e di funzionalità da conseguire attraverso gli interventi predetti;
d) ai parametri di convenienza tecnica ed economica ed alle altre indicazioni da seguire nella redazione dei progetti, di cui al successivo articolo 5;
e) alle modalità per disciplinare l' uso degli edifici o parti di edifici non occupati dal proprietario;
f) alle modalità per disciplinare l' uso dei vani eccedenti il fabbisogno degli occupanti l' edificio da riattare;
g) allo schema delle convenzioni da stipulare con i propietari interessati per l' utilizzo degli edifici o parti di edifici non occupati dagli stessi ovvero dei vani eccedenti il fabbisogno indicato;
h) alle modalità per destinare a servizi pubblici ovvero per l' uso da parte dei cittadini danneggiati dal terremoto degli edifici o parti degli edifici riattati e resisi disponibili;
i) al disciplinare tipo da stipulare fra i Comuni o gruppi di Comuni e gli esperti di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b);
l) all' organizzazione degli adempimenti affidati dalla presente legge ai Comuni o gruppi di Comuni, ed alla formulazione dei relativi organigrammi tecnici ed amministrativi;
m) al recupero del minimo livello di ricettività abitativa mediante ricostruzione parziale o totale delle parti di edifici distrutte o demolite a causa del sisma.

Le delimitazioni delle zone di cui al primo comma del presente articolo tengono conto della gravità del danno arrecato dagli eventi tellurici del 1976; delle esigenze abitative conseguenti; della salvaguardia dei valori ambientali e culturali nonché delle eventuali risultanze geologiche e geosismiche.
Nell' ambito territoriale dei singoli Comuni compresi nelle zone di cui al primo comma, i criteri specifici delle priorità e le direttive per l' attuazione degli interventi sono determinati con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali interessati, tenendo conto, oltre che dei criteri generali suindicati, anche delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ovvero anche adottati od, eventualmente, da adottare entro un termine all' uopo prefissato, non superiore a tre mesi, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, nonché dei risultati delle eventuali indagini geologiche esperite a livello locale.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa sentita la commissione consiliare speciale, verranno definite le priorità ed i criteri in base ai quali verranno assunte le decisioni amministrative di competenza della Giunta stessa previste dalla presente legge, al fine di assicurare che la presenza dei gruppi interdisciplinari e le aperture di credito di cui ai successivi articoli vengano determinati in modo corrispondente all' effettivo fabbisogno abitativo e alle esigenze di un pronto intervento nelle zone più colpite dal sisma.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, primo comma, L. R. 29/1973
2Parole aggiunte al terzo comma da art. 1, primo comma, L. R. 25/1978
3Integrata la disciplina del terzo comma da art. 41, primo comma, L. R. 25/1978
4Integrata la disciplina del terzo comma da art. 8, primo comma, L. R. 35/1979
5Parole implicitamente soppresse al terzo comma da art. 1, primo comma, L. R. 53/1984
6Integrata la disciplina del terzo comma da art. 2, primo comma, L. R. 53/1984
7Derogata la disciplina del terzo comma da art. 116, comma 1, L. R. 37/1993