LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 30
In alternativa ai contributi nel pagamento degli interessi sui mutui eventualmente contratti o da contrarre, ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere - a richiesta degli interessati - contributi ventennali annui costanti nella misura dell' 8% della spesa ammissibile entro i limiti indicati dallo stesso articolo 27, primo comma, lettere a) e b).
L' ammontare della spesa ammissibile, ai fini suindicati non può essere, comunque, inferiore a lire 4 milioni.
Per la concessione del beneficio, gli interessati dovranno presentare all' Amministrazione regionale la documentazione prevista al predetto articolo 27 quinto comma, della presente legge.
Note:
1Primo comma sostituito da art. 29, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, primo comma, L. R. 25/1978
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 3, L. R. 24/2005