LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 28
Al fine di sopperire al costo delle opere relative, ai beneficiari dei contributi in conto capitale, di cui al Capo II - articoli 15 e 16 - possono essere concessi sugli importi eccedenti i contributi medesimi, altresì, i contributi previsti all' articolo 27 sui mutui eventualmente contratti o da contrarre ai fini predetti.
Qualora i soggetti interessati alle opere di riparazione previste al Capo II, articolo 16, non rientrino in alcune delle categorie considerate dallo stesso articolo, agli stessi possono essere concessi i contributi di cui al comma precedente previa approvazione dei progetti esecutivi secondo quanto stabilito ai primi due commi dell' articolo 17.
L' ammissibilità ai contributi nel pagamento degli interessi, di cui all' articolo 27, è, infine, consentita anche per l' esecuzione delle opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, purché gli interessati occupassero effettivamente e stabilmente prima della data predetta un alloggio andato irrimediabilmente danneggiato o distrutto per effetto del sisma.
In tal caso l' accertamento delle opere da realizzare per il completamento verrà effettuato da un tecnico incaricato dal Comune sulla base del progetto approvato dal Sindaco e la valutazione delle stesse verrà effettuata tenendo conto di costi unitari a tal fine indicati dall' Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 35/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, secondo comma, L. R. 35/1979
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 1, L. R. 50/1990
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002