LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 22
 
Ai fini della concessione del contributo regionale, la documentazione relativa alla proprietà degli edifici da riparare può essere sostituita:
- da una dichiarazione resa dal proprietario ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- da un atto di notorietà, reso, da chi rappresenta il proprietario e ne cura gli interessi e da quattro cittadini del luogo in cui è sito l' edificio, al pretore o al notaio.

In caso di comproprietà la dichiarazione resa da uno dei comproprietari vale anche per gli altri.
In tale caso il comproprietario che agisca deve dichiarare, altresì, di sollevare l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri comproprietari.
Analogamente, chi cura gli interessi del proprietario dovrà dichiarare di sollevare l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti del proprietario medesimo.
Per la stipulazione delle convenzioni previste all' articolo 4, terzo comma, lettera g), della presente legge, la documentazione relativa alla proprietà può, altresì, essere sostituita nei modi indicati ai precedenti commi.
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda suindicata, il Sindaco autorizza l' esecuzione delle opere di riparazione, fissando il termine per l' ultimazione delle stesse e, contestualmente, dispone la concessione del contributo regionale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 2/1982