Art. 18
La concessione dei contributi in conto capitale previsti agli articoli 15 e 16 è subordinata all' entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge.
Alla concessione dei contributi provvede il Sindaco e l' erogazione degli stessi avviene di norma:
1) nella misura del 50% dell' importo del contributo concesso, dopo l' accertamento dell' avvenuto inizio dei lavori;
2) nella misura dell' ulteriore 40% dopo l' accertamento della conformità dei lavori al progetto approvato e dell' avvenuta esecuzione di almeno il 50% dei lavori previsti in progetto;
3) nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi, da parte dei gruppi di cui all' articolo 7, lettera b) della presente legge o in mancanza da tecnici appositamente incaricati dal Sindaco.
Note:
1Terzo comma sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 70/1978
2Parole implicitamente sostituite al terzo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984
3Integrata la disciplina del terzo comma da art. 8, L. R. 53/1984
4Parole sostituite al secondo comma da art. 9, primo comma, L. R. 53/1984
5Derogata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
6Parole sostituite al secondo comma da art. 4, comma 1, L. R. 26/1988
7Parole sostituite al secondo comma da art. 1, comma 1, L. R. 24/1989
8Parole sostituite al secondo comma da art. 5, comma 1, L. R. 50/1990
9Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 4, L. R. 48/1991
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 41/1992
11Secondo comma abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 37/1993