LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 15
Nell' ipotesi prevista dall' articolo 6, secondo comma, lettera a), viene concesso un contributo in conto capitale sul costo - desunto dal progetto esecutivo ivi previsto - delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, nelle seguenti misure e a favore dei seguenti soggetti:
a) l' 80% - limitatamente all' alloggio o alla parte di alloggio contenuta entro il livello massimo di ricettività abitativa, definito ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera c), della presente legge - ai proprietari ovvero assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita, purché occupanti prima del 6 maggio 1976 l' edificio o parte dell' edificio da riattare e residenti, altresì, prima di tale data, nel Comune ove sorge l' immobile e, nei limiti sopra indicati, per l' alloggio da essi occupato abitualmente, ai proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, purché non siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio;
b) il 60% ai proprietari che abbiano stipulato con il Comune interessato una convenzione per l' utilizzo dell' edificio o parte dell' edificio dagli stessi non occupato ovvero per l' utilizzo dei vani eccedenti il loro fabbisogno, nonché ai proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, per l' alloggio o parte di esso abitualmente occupato, contenuto entro il livello massimo di ricettività abitativa, anche qualora siano proprietari, essi stessi od un loro familiare, di altro alloggio.

I titolari dei diritti reali di godimento hanno titolo a richiedere i contributi, nelle misure di cui sopra ed alle medesime condizioni, secondo i loro requisiti, in alternativa ai proprietari. Qualora la richiesta venga effettuata dal proprietario, non si fa luogo alla eventuale convenzione sopra prevista, limitatamente alla parte di alloggio compresa entro il livello massimo di ricettività abitativa destinato al titolare del diritto reale di godimento ed al suo nucleo familiare, nel caso in cui lo stesso occupasse l' alloggio al 6 maggio 1976.
Nel caso di comproprietà si ha riguardo ai requisiti posseduti da quello dei comproprietari, ed al suo nucleo familiare, che ha presentato la richiesta; si ha invece riguardo ai requisiti del comproprietario non richiedente qualora questi abbia titolo ad un maggior contributo in conto capitale.
Nel caso di decesso del comproprietario richiedente, può subentrare nominalmente ad esso con i propri requisiti, in alternativa agli eredi di cui al comma successivo, uno dei comproprietari già compresi nella domanda principale prodotta dal " de cuius".
Nel caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione, potrà essere ripetuta la domanda intesa ad ottenere i contributi che sarebbero spettati al << de cuius >> da parte di uno degli eredi, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei coeredi, per gli eventi già verificatisi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 35 del 4 luglio 1979 e, per gli eventi futuri, entro 60 giorni dal loro verificarsi.
Qualora la riparazione attenga ad edifici di cui agli articoli 12 e 13, quarto comma - eccezion fatta per la riparazione degli alloggi assegnati a riscatto o con patto di futura vendita - il contributo in conto capitale viene concesso nella misura intera del costo delle opere.
Note:
1Articolo sostituito da art. 19, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, primo comma, L. R. 70/1978
3Integrata la disciplina del primo comma da art. 8, terzo comma, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 35/1979
5Articolo sostituito da art. 18, primo comma, L. R. 35/1979
6Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 12, primo comma, L. R. 2/1982
7Integrata la disciplina del quarto comma da art. 56, primo comma, L. R. 2/1982
8Articolo interpretato da art. 4, primo comma, L. R. 53/1984
9Parole aggiunte al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 53/1984
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 53/1984
11Integrata la disciplina del primo comma da art. 39, L. R. 55/1986
12Integrata la disciplina del quinto comma da art. 74, primo comma, L. R. 55/1986
13Integrata la disciplina del quinto comma da art. 28, L. R. 26/1988
14Integrata la disciplina del primo comma da art. 7, comma 2, L. R. 44/1990
15Terzo comma interpretato da art. 4, comma 1, L. R. 50/1990
16Integrata la disciplina del quinto comma da art. 33, L. R. 50/1990
17Integrata la disciplina del primo comma da art. 124, comma 1, L. R. 50/1990
18Integrata la disciplina del primo comma da art. 125, comma 1, L. R. 50/1990
19Integrata la disciplina del primo comma da art. 126, comma 1, L. R. 50/1990
20Integrata la disciplina del primo comma da art. 128, comma 1, L. R. 50/1990
21Integrata la disciplina del primo comma da art. 130, comma 1, L. R. 50/1990
22Integrata la disciplina del primo comma da art. 131, comma 1, L. R. 50/1990
23Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 48/1991
24Integrata la disciplina del primo comma da art. 57, comma 1, L. R. 48/1991
25Integrata la disciplina del quinto comma da art. 61, comma 1, L. R. 48/1991
26Integrata la disciplina del quinto comma da art. 76, comma 1, L. R. 48/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 25, comma 4, L. R. 37/1993
27Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 64/1991
28Integrata la disciplina del quinto comma da art. 24, L. R. 37/1993
29Integrata la disciplina del quinto comma da art. 25, comma 1, L. R. 37/1993
30Integrata la disciplina del primo comma da art. 116, comma 1, L. R. 37/1993
31Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, L. R. 9/1994
32Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996
33Integrata la disciplina del quinto comma da art. 14, comma 30, L. R. 13/2000
34Integrata la disciplina del quinto comma da art. 14, comma 31, L. R. 13/2000