LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  20/06/1977
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 12 bis
Nell' ambito delle zone delimitate ai sensi del primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, gli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dai sismi ed appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni sono a totale carico dell' Amministrazione regionale e vanno compresi fra quelli previsti dall' articolo 20, secondo comma, lettera a), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il finanziamento di cui al comma precedente può essere concesso, in via di sanatoria, anche per gli interventi già parzialmente finanziati ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, primo comma, L. R. 2/1982
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 26/1988
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 50/1990
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 48/1991
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 6, L. R. 48/1991
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 37/1993
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 40/1996
8Articolo interpretato da art. 6, comma 1, L. R. 40/1996
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 12, L. R. 13/1998
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 1, L. R. 9/1999