Art. 12
Per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dal sisma ed appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, anche se in godimento a terzi, i progetti delle opere di riparazione possono essere redatti dall' Amministrazione regionale, dall' Azienda delle foreste della Regione o dal gruppo di cui al precedente articolo 7, lettera a).
I progetti, che vanno redatti con le modalità di cui all' articolo 5, possono comprendere, al punto b) del medesimo articolo, anche opere di adeguamento, miglioramento ed ampliamento ritenute necessarie per migliorare la funzionalità degli edifici.
Alla esecuzione delle opere provvedono l' Amministrazione regionale o la citata Azienda, secondo le rispettive competenze.
Limitatamente al compendio patrimoniale regionale di Fontanabona, all' esecuzione delle opere di riparazione provvede la Segreteria generale straordinaria che, a tal fine, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'
articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, oppure a ricorrere all' istituto della concessione. La medesima Segreteria generale straordinaria è altresì autorizzata ad effettuare i lavori necessari per adeguare gli edifici compresi nel predetto compendio alle vigenti norme di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche.
Nell' ipotesi di cui al comma precedente saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 25/1978
2Aggiunti dopo il terzo comma 3 commi da art. 1, primo comma, L. R. 18/1984
3Parole implicitamente sostituite al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984
4Parole aggiunte al quarto comma da art. 1, comma 1, L. R. 37/1993
5Sesto comma abrogato da art. 137, comma 11, L. R. 13/1998