LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 5
 
I contributi di cui al precedente articolo 4 sono concessi in semestralità posticipate agli istituti di credito designati ai sensi dell' articolo 3, su presentazione all' Assessorato dell' industria e del commercio o all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, secondo le rispettive competenze, di:
a) copia del contratto di mutuo con l' impresa o l' ente beneficiario corredata del relativo piano di ammortamento e della dichiarazione del sindaco attestante che l' impresa o le opere o le strutture o gli impianti sono stati interamente o parzialmente danneggiati dal sisma;
b) relazione tecnico - finanziaria relativa agli investimenti;
c) dichiarazione da parte della Banca Europea degli investimenti ovvero della Comunità Europea del Carbone e dell' Acciaio attestante che il mutuo di cui alla lettera a) è stato concesso su proprie disponibilità e contenente tutte le condizioni del mutuo con l' istituto di credito interessato.

Agli effetti della determinazione delle condizioni del prestito, il tasso di interesse, maggiorato di 0,80 punti per spese ed oneri di istituto, non potrà essere superiore a 10,30.
La misura del contributo è pari alla differenza risultante tra la somma degli interessi calcolata al tasso di interesse di cui alla lettera c) e la somma degli interessi risultante dal piano di ammortamento indicato alla lettera a) suddivisa in semestralità costanti in relazione alla durata del mutuo.
Per il periodo di preammortamento detto contributo sarà calcolato con riferimento ai tempi o agli importi di utilizzo del finanziamento e potrà essere corrisposto anche in un' unica soluzione alla fine di ogni semestre solare, sulla base della documentazione che sarà fornita dagli istituti eroganti.