LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 4
 
Agli istituti di credito di cui ai precedenti articoli 1 e 2 che eroghino mutui per la riparazione e la ricostruzione delle aziende industriali indicate all' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, compreso l' eventuale ampliamento fino ad un massimo del 50% delle strutture danneggiate o distrutte, sono concessi contributi in semestralità costanti per un periodo non superiore a quindici anni nella misura necessaria a rendere l' onere di ammortamento del mutuo per le imprese pari a quello sostenuto dai beneficiari dei mutui di cui all' articolo 2 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
Nei predetti mutui potranno essere compresi gli eventuali ampliamenti fino al 50 per cento delle strutture e degli impianti preesistenti.
Le opere, le strutture, gli impianti ed i magazzini di cui in precedenza potranno essere ricostruiti in tutto o in parte ove ne venga riconosciuta l' opportunità ai fini della funzionalità, anche in località diversa da quella dell' originaria ubicazione; potranno essere altresì concessi i contributi previsti dal presente articolo per completamenti ed ampliamenti di magazzini e di impianti finanziati o da finanziarsi ai sensi di leggi statali o regionali, purché realizzati nelle zone colpite dagli eventi sismici, di cui allo articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Note:
1Sostituito il secondo comma con 3 commi da art. 20, primo comma, L. R. 23/1978
2Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010