LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 20
 
Per le finalità previste dall' articolo 9 è autorizzata, per l' esercizio 1976, la spesa di lire 814 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI il capitolo 6356 con la denominazione: << Spese relative alla quota a carico della Regione per opere di riparazione dei danni dell' agricoltura ammesse a finanziamento della Comunità Economica Europea e dallo Stato italiano >> e con lo stanziamento di lire 814 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - << Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio 1976.