LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 14
 
I progetti ed elaborati tecnici delle opere pubbliche di cui al presente Capo per le quali si richieda il contributo regionale ai sensi della presente legge non sono soggetti ad esame o parere tecnico da parte di organi regionali.
Nei casi in cui le vigenti disposizioni statali o regionali prevedano l' approvazione dei progetti delle opere, essa è sostituita ad ogni effetto di legge dalla deliberazione divenuta efficace di adozione, da parte degli enti interessati, del progetto esecutivo.
I progetti medesimi devono essere corredati dal parere favorevole dell' Ufficio tecnico dell' Ente o del Consorzio costituito per detto servizio cui l' Ente interessato eventualmente aderisce e, nel caso di opere igienico - sanitarie, anche dal parere favorevole dell' ufficiale sanitario territorialmente competente con riguardo all' ubicazione dell' opera progettata o del medico provinciale per opere territorialmente ricadenti in più Comuni.
Fatte salve le disposizioni per l' edilizia nelle zone sismiche, vigenti nel Friuli - Venezia Giulia, la progettazione e l' esecuzione delle opere pubbliche, di cui al primo comma, non sono soggette a pareri, approvazioni, nulla - osta ed altri controlli tecnici in qualsiasi modo previsti dalle vigenti leggi statali o regionali, eccezion fatta per i provvedimenti degli organi statali da emettersi nell' esercizio di attribuzioni non trasferite alla Regione.
La eseguibilità dei progetti e degli elaborati di cui al primo comma è tuttavia subordinata alla formale concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge.