LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 8
 
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata - in attesa che vi provveda lo Stato con propria legge - a rimborsare agli istituti di cui agli articoli 1 e 2 gli oneri derivanti dalla differenza tra i cambi applicati alle operazioni di rimborso di capitale ed interessi dei mutui contratti, ai sensi della presente legge, con la Banca Europea per gli Investimenti e con la Comunità Europea per il Carbone e l' Acciaio ed i cambi applicati in sede di negoziazione della valuta estera rinveniente dai prestiti stessi, all' atto della loro accensione.
A tale scopo gli istituti, alla fine di ogni anno, comunicheranno all' Assessorato regionale delle finanze - Direzione regionale dei Servizi Amministrativi - gli eventuali oneri sostenuti o le favorevoli differenze acquisite per effetto delle diversità dei cambi applicati ai sensi del precedente comma.
I cambi praticati dovranno risultare da dichiarazione degli istituti di credito che hanno effettuato le operazioni di introito e di rimborso dei prestiti concessi dalla Banca Europea per gli Investimenti e dalla Comunità Europea per il Carbone e l' Acciaio.
L' Amministrazione regionale provvederà al rimborso degli oneri sopra indicati, al netto di ogni commissione e spesa, nel tempo strettamente necessario dal ricevimento della relativa richiesta.
Ove in un anno, in presenza di cambio favorevole, gli istituti, in sede di rimborso di rate dei mutui contratti, dovessero acquisire delle differenze a loro favore, tali differenze formeranno oggetto di conguaglio in occasione di eventuali oneri di cambio che l' Amministrazione regionale fosse chiamata a rimborsare, per effetto della presente legge, nell' anno o negli anni successivi. Qualora tali differenze si verificassero nell' ultimo anno, gli istituti rimborseranno all' Amministrazione regionale gli importi risultanti a loro favore.