LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/1977
Materia:
210.01 - Agricoltura
220.01 - Industria
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 16
 
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 4 è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1976, un limite di impegno di lire 1.500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI, il capitolo 6642 con la denominazione: << Contributi in semestralità costanti agli istituti di credito di natura pubblica o di diritto pubblico che abbiano assunto mutui con la Banca Europea per gli Investimenti ( BEI ) o con la Comunità Europea del Carbone e dell' Acciaio ( CECA ) per la concessione di mutui destinati alla riparazione ed alla ricostruzione, compreso l' eventuale ampliamento delle strutture danneggiate o distrutte, delle aziende industriali indicate all' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 6.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 1.500 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1976, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - << Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.