Art. 57
Il contributo di cui al precedente articolo 56 nella misura ridotta ivi prevista, può, altresì, essere concesso - a seguito di domanda da presentarsi nei modi previsti all' articolo 55, secondo comma - in favore dei proprietari di vani adibiti ad uso agricolo, iscritti - essi stessi od un componente del loro nucleo familiare - negli elenchi tenuti dall' Ufficio contributi agricoli unificati, o, comunque, in favore dei proprietari di vani destinati ad uso diverso dall' abitazione e non rientranti fra quelli considerati al precedente articolo 54 siti in immobili già destinati ad uso misto, andati distrutti o demoliti per effetto del sisma, per la ricostruzione di una sola unità funzionale, - di superficie equivalente a quella dell' unità distrutta o demolita, con un massimo di ampliamento possibile non superiore del 50% - da adibire per la riattivazione della attività precedentemente esercitata, purché ritenuta compatibile con la residenza e purché l' unità immobiliare da ricostruire ricada nelle aree, di cui all' articolo 8, secondo comma, punti 2) e 3).
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, primo comma, L. R. 35/1979
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, primo comma, L. R. 2/1982
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, primo comma, L. R. 53/1984