Art. 25
Sono ammesse al contributo regionale in via di sanatoria e nei limiti fissati al precedente articolo 23 anche le riparazioni eventualmente eseguite indipendentemente dal compimento delle operazioni di rilevamento, di cui al precedente articolo 20, primo comma.
L' indicazione delle riparazioni eseguite e della spesa relativa è riportata - sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall' interessato e previa diretta constatazione delle stesse - nel verbale di accertamento, redatto, altresì, in sanatoria, nei modi previsti dallo stesso articolo 20, primo comma, della presente legge.
Per le riparazioni, comunque, eseguite per importi non superiori a lire 1.000.000 per alloggio o per vano adibito ad attività produttive o per gli annessi rustici, la concessione e l' erogazione del contributo hanno luogo sulla base della sola dichiarazione sostitutiva dell' atto notorio resa dall' interessato e dell' accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei modi indicati all' articolo 24, primo comma, punto 2).
Sono, altresì, ammesse al contributo regionale, con le modalità e nei limiti fissati al precedente articolo 23 ed al successivo articolo 27, pure le riparazioni dei danni provocati dal sisma agli edifici - compresi quelli di edilizia residenziale pubblica - in corso di costruzione o di sistemazione alla data del 6 maggio 1976 a seguito del rilascio di regolare licenza edilizia.