Art. 19
Gli interventi edilizi unitari funzionali di ricostruzione sono realizzati su iniziativa dell' Amministrazione comunale e possono essere attuati direttamente a cura della stessa nei modi indicati al successivo articolo 26 ovvero a cura dei proprietari interessati, costituiti in Consorzio, ai sensi degli articoli 23 e 24.
L' Amministrazione comunale può, altresì, prendere l' iniziativa per attuare anche quegli interventi unitari per i quali i privati associati in Consorzio non abbiano iniziato i lavori di esecuzione nel termine assegnato ovvero li abbiano sospesi, senza giustificato motivo, da almeno sei mesi.
In tale ultimo caso, il Comune fa luogo alle procedure previste al successivo articolo 23, secondo comma.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 3, L. R. 24/1989
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 3, L. R. 50/1990
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 97, comma 3, L. R. 37/1993