Art. 16
Nell' ipotesi prevista all' articolo 6, secondo comma, lettera b), viene concesso a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 15 e nelle medesime misure un contributo in conto capitale sul costo delle opere di riparazione, comprensivo delle spese di progettazione e direzione dei lavori.
A favore dei soggetti che si associano, ai sensi dell' art. 6, terzo comma, il contributo di cui al precedente comma è elevato del 5%.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 35/1979
3Integrata la disciplina del secondo comma da art. 19, primo comma, L. R. 35/1979
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 1, L. R. 50/1990
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 128, comma 1, L. R. 50/1990
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 48/1991
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 116, comma 1, L. R. 37/1993
8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, L. R. 9/1994