Art. 11
Qualora ricorrano ragioni tecniche od urbanistiche o di minor costo o, comunque, motivi di pubblico interesse, i Comuni hanno facoltà di procedere con deliberazione del Consiglio comunale all' individuazione degli ambiti edilizi d' intervento unitario pubblico per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati e da riparare.
Per l' esecuzione degli interventi, il Comune può sostituirsi, mediante l' occupazione temporanea degli immobili, ai proprietari interessati, i quali abbiano omesso di aderire entro 30 giorni all' invito all' uopo ad essi rivolto dal Sindaco.
Per l' occupazione temporanea non è dovuto alcun indennizzo.
Note:
1Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 12, primo comma, L. R. 25/1978
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, L. R. 2/1982
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, secondo comma, L. R. 63/1983
4Integrata la disciplina del secondo comma da art. 6, terzo comma, L. R. 63/1983
5Articolo interpretato da art. 1, L. R. 44/1990
6Quarto comma abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 44/1990
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 123, comma 1, L. R. 50/1990
8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 123, comma 2, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, L. R. 9/1994