Art. 43
Qualora la ricostruzione riguardi immobili distrutti o demoliti, siti in Comuni indicati ai sensi dell'
articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 e non compresi fra quelli considerati dall' art. 9, primo comma, della presente legge, il Sindaco, accertato che la ricostruzione in sito dell' immobile è consentita dagli strumenti urbanistici vigenti, comunica agli interessati aventi i requisiti richiesti, l' accoglimento di massima della domanda, indicando contestualmente la superficie dell' alloggio da ricostruire ammissibile a contributo e l' ammontare presunto dello stesso.
Qualora la ricostruzione in sito sia impedita dalle prescrizioni vigenti ovvero non sia richiesta dagli interessati, si procede, ai sensi del successivo quinto comma e seguenti.
Qualora la ricostruzione dell' immobile distrutto o demolito possa avvenire in sito, in conformità a quanto previsto dal provvedimento adottato, ai sensi dell' articolo 8, secondo comma, punto 2), della presente legge, il Sindaco comunica agli interessati aventi i requisiti richiesti, l' accoglimento di massima della domanda, secondo quanto previsto al precedente secondo comma.
Nei Comuni classificati anche parzialmente montani ai sensi della
legge 3 dicembre 1971, n. 1102, purché compresi tra quelli indicati ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è consentita la ricostruzione in sito, in deroga alle norme urbanistiche ed igienico - sanitarie, previa deliberazione del Consiglio comunale e limitatamente ai volumi preesistenti, nel rispetto delle norme idrogeologiche.
Qualora la ricostruzione in sito degli immobili distrutti o demoliti non interessi gli ambiti del piano particolareggiato, di cui all' articolo 44, ovvero non sia consentita dagli strumenti urbanistici, dalle prescrizioni di edilizia antisismica ovvero da altre prescrizioni in vigore, od, infine, non sia richiesta dagli interessati, si fa luogo - di preferenza - alla ricostruzione degli immobili stessi nell' ambito dei piani di zona in vigore o da adottare ai sensi della
legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero nelle aree indicate ai sensi dell'
articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nello stesso caso, il Comune è autorizzato ad acquisire l' area su cui sorgeva l' immobile da ricostruire verso un prezzo determinato con i criteri in vigore per il calcolo dell' indennità di espropriazione. L' ammontare relativo è posto in detrazione dal prezzo, di cui all' articolo 10, undicesimo comma, della predetta
legge 18 aprile 1962, n. 167.
Note:
1Aggiunti dopo il quarto comma 2 commi da art. 29, primo comma, L. R. 35/1979
2Parole sostituite al quinto comma da art. 27, primo comma, L. R. 2/1982